Cassazione Civile, Ordinanza n. 19998/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto iniziato con un contratto di apprendistato per mansioni di commessa, poi contestato dalla lavoratrice quanto alla reale natura e alla corretta esecuzione del periodo formativo. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda della lavoratrice di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato ordinario e di condanna al pagamento di retribuzioni, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, straordinari e TFR. La Corte d’appello, riformando parzialmente la decisione, aveva invece ritenuto che la datrice non avesse provato di avere impartito un significativo addestramento, qualificando la prima fase del rapporto come lavoro ordinario e condannando la datrice al pagamento di differenze retributive, mensilità aggiuntive e TFR. Contro tale sentenza la datrice ha proposto ricorso principale con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 414 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto nel ricorso introduttivo una contestazione puntuale della validità dell’apprendistato, benché la censura mirasse in realtà all’interpretazione dell’atto processuale; 2) violazione dell’art. 437 c.p.c. per avere valorizzato la mancanza del piano formativo individuale come indice di invalidità dell’apprendistato; 3) violazione degli artt. 228 c.p.c. e 2733 c.c. per non avere attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in interrogatorio formale; 4) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione con crediti della datrice, in particolare indennità di mancato preavviso e rate di mutuo pagate in qualità di garante; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1 L. n. 4/1953, oltre a omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto provato il pagamento delle retribuzioni mediante buste paga e modelli fiscali e chiedendo una rivalutazione del quadro probatorio. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale, ha accolto il quarto motivo per omessa pronuncia sulle eccezioni di compensazione, ha assorbito il quinto motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per riesaminare le eccezioni di compensazione e regolare anche le spese di tutti i gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale perché diretti, in sostanza, a contestare apprezzamenti di fatto e interpretazioni di atti/processi riservati al giudice di merito, senza adeguata deduzione dei vizi processualmente rilevanti; ha accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di compensazione e sulle correlate domande/pretese della datrice (in particolare indennità di mancato preavviso e rate di mutuo); ha dichiarato assorbito il quinto motivo sulle spese; ha infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della lavoratrice, perché cumulava in modo eterogeneo i vizi di cui all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. e, comunque, mirava a una rivalutazione del materiale probatorio. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulle eccezioni di compensazione e regolare le spese del giudizio, compreso quello di legittimità.
Norme richiamate
La censura sulla struttura del ricorso introduttivo non è stata accolta come violazione di legge, perché la doglianza atteneva in realtà all’interpretazione dell’atto processuale, riservata al giudice di merito salvo specifica censura dei criteri ermeneutici e del vizio motivazionale.
La deduzione secondo cui la Corte d’appello avrebbe valorizzato d’ufficio la mancanza del piano formativo individuale non è stata ritenuta fondata; la Corte di merito ha invece utilizzato tale elemento come riscontro ulteriore dell’assenza di un reale addestramento e della qualificazione del rapporto come ordinario.
La valutazione della natura confessorio-ammissione delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Le dichiarazioni della parte non sono automaticamente confessione: il giudice di merito può escluderne il valore confessorio in base al loro tenore, anche se apparentemente ammissive.
Il giudice d’appello, una volta riformata la decisione di primo grado e accolta, sia pure parzialmente, la domanda della lavoratrice, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle eccezioni di compensazione ritualmente riproposte dalla datrice; l’omissione integra nullità per omessa pronuncia.
Non può essere utilizzato, insieme al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., in modo promiscuo per chiedere una rivalutazione del compendio probatorio.
Richiamata nel ricorso incidentale senza che la Corte ne affronti il merito, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
La censura sulle spese è stata assorbita dall’accoglimento del quarto motivo, dovendo il regolamento delle spese essere rivisto in rinvio.
Come per l’art. 91 c.p.c., la questione sulle spese è stata assorbita e rimessa al giudice di rinvio.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specifici e non eterogenei o promiscuamente cumulati; in particolare, non è ammissibile cumulare nello stesso motivo censure incompatibili tra violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.
Richiamato dalla Corte d’appello quale parametro ratione temporis per valutare la disciplina dell’apprendistato e la necessità di una specifica formazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sull’interpretazione di un atto processuale è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura diversa a quella del giudice di merito, senza denunciare specificamente la violazione dei criteri ermeneutici applicabili o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- L’assenza del piano formativo individuale e la semplice durata dell’apprendistato possono essere valorizzate come indici, insieme ad altri elementi istruttori, dell’inesistenza di un effettivo addestramento e della conseguente riqualificazione del rapporto come lavoro ordinario, ma non impongono automaticamente la declaratoria di invalidità formale del contratto se la questione non è stata così impostata.
- La confessione non si presume: le dichiarazioni rese in interrogatorio formale devono essere valutate dal giudice di merito quanto al loro effettivo contenuto e alla loro capacità di integrare ammissione di fatti sfavorevoli, con apprezzamento non sindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali o di legge specificamente dedotti.
- Quando il giudice di appello riforma, anche solo parzialmente, la sentenza di primo grado che aveva respinto integralmente la domanda, deve pronunciarsi sulle eccezioni ritualmente riproposte dalla parte soccombente in primo grado e rimaste assorbite, incluse le eccezioni di compensazione fondate su controcrediti dedotti in giudizio.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste quando la sentenza non decide su una domanda o eccezione ritualmente introdotta e ancora rilevante ai fini della decisione, senza che possa ritenersi sufficiente un mero richiamo implicito non desumibile dal contenuto motivazionale o dal dispositivo.
- In cassazione è inammissibile un motivo che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, se le censure sono eterogenee e non scindibili; inoltre, non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione del merito probatorio.
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