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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34169/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001 per la durata ritenuta irragionevole di un procedimento presupposto articolato in una fase di cognizione dinanzi alla Corte d'appello di Napoli e in una successiva fase di ottemperanza dinanzi al TAR Campania. Il ricorrente ha sostenuto che la durata complessiva del procedimento fosse eccedente il termine ragionevole e ha chiesto l'indennizzo, oltre agli interessi e alle spese. La Corte d'appello, in sede di opposizione, ha revocato il decreto monocratico di rigetto e ha riconosciuto un indennizzo di euro 1.200,00, con condanna solidale dei Ministeri anche alle spese. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi rilevanti per la liquidazione del danno non patrimoniale, in particolare valore della causa, esito del processo presupposto, condotta delle parti e del giudice; (2) nullità del decreto per motivazione apparente o mancante nella parte relativa alla quantificazione dell'indennizzo; (3) omesso esame di fatti decisivi circa l'effettivo svolgimento della fase istruttoria/trattazione nel procedimento di opposizione, rilevante per la liquidazione dei compensi; (4) violazione delle norme sulle spese e sui parametri forensi per avere la Corte liquidato compensi troppo bassi e senza considerare la fase istruttoria/trattazione e la corretta tabella/scaglione; (5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non avere liquidato la maggiorazione fino a un terzo per manifesta fondatezza delle difese; (6) violazione delle norme sui parametri forensi per la mancata applicazione di tale maggiorazione. I Ministeri si sono costituiti tardivamente in cassazione con mera memoria di costituzione, senza controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto irrituale la costituzione dei Ministeri in mancanza di controricorso tempestivo, ma ha esaminato il ricorso. Ha rigettato i primi, secondi, quinti e sesti motivi, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente la liquidazione dell'indennizzo al minimo tabellare e che la maggiorazione fino a un terzo per manifesta fondatezza delle difese fosse solo facoltativa. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che nel procedimento di equa riparazione la fase istruttoria/trattazione è rilevante ai fini della liquidazione dei compensi e che la voce relativa era dovuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tali motivi; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, condannando i resistenti in solido a pagare euro 400,00 aggiuntivi per la fase istruttoria e di trattazione del giudizio di opposizione, con conferma del resto del decreto impugnato. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di legittimità per due terzi e la liquidazione di euro 150,00 per compensi in favore del ricorrente, con distrazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, il giudice di merito ha un margine di apprezzamento nella scelta del moltiplicatore annuo dell'indennizzo entro i limiti legali; tale scelta è censurabile in cassazione solo nei ristretti confini del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Per la liquidazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, il giudice può collocarsi al minimo della forbice tabellare valorizzando l'oggetto della controversia e l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto, purché dia conto della scelta.
  • Nel procedimento camerale di cassazione ex art. 380-bis.1 c.p.c. la mera memoria di costituzione, non seguita da tempestivo controricorso, non vale come rituale costituzione della parte resistente.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato nel procedimento per equa riparazione, deve essere considerata anche la fase istruttoria o di trattazione, quando vi siano attività difensive riconducibili a tale fase secondo i parametri forensi.
  • La tabella 12 del D.M. n. 55/2014 si applica al procedimento di equa riparazione, trattandosi di giudizio contenzioso, e i suoi parametri fungono da criteri orientativi della misura standard del compenso.
  • La maggiorazione fino a un terzo per manifesta fondatezza delle difese non è automatica, ma costituisce una facoltà del giudice, che può anche non accordarla ove ritenga congrua la liquidazione ai minimi e sufficienti le altre maggiorazioni riconosciute.
  • Gli interessi su un credito liquido ed esigibile decorrono di pieno diritto ex art. 1282 c.c. e, se accessori del credito riconosciuto, concorrono a determinare il valore della controversia ai fini processuali quando siano già maturati al momento della decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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