Cassazione Civile, Ordinanza n. 34169/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001 per la durata ritenuta irragionevole di un procedimento presupposto articolato in una fase di cognizione dinanzi alla Corte d'appello di Napoli e in una successiva fase di ottemperanza dinanzi al TAR Campania. Il ricorrente ha sostenuto che la durata complessiva del procedimento fosse eccedente il termine ragionevole e ha chiesto l'indennizzo, oltre agli interessi e alle spese. La Corte d'appello, in sede di opposizione, ha revocato il decreto monocratico di rigetto e ha riconosciuto un indennizzo di euro 1.200,00, con condanna solidale dei Ministeri anche alle spese. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi rilevanti per la liquidazione del danno non patrimoniale, in particolare valore della causa, esito del processo presupposto, condotta delle parti e del giudice; (2) nullità del decreto per motivazione apparente o mancante nella parte relativa alla quantificazione dell'indennizzo; (3) omesso esame di fatti decisivi circa l'effettivo svolgimento della fase istruttoria/trattazione nel procedimento di opposizione, rilevante per la liquidazione dei compensi; (4) violazione delle norme sulle spese e sui parametri forensi per avere la Corte liquidato compensi troppo bassi e senza considerare la fase istruttoria/trattazione e la corretta tabella/scaglione; (5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non avere liquidato la maggiorazione fino a un terzo per manifesta fondatezza delle difese; (6) violazione delle norme sui parametri forensi per la mancata applicazione di tale maggiorazione. I Ministeri si sono costituiti tardivamente in cassazione con mera memoria di costituzione, senza controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto irrituale la costituzione dei Ministeri in mancanza di controricorso tempestivo, ma ha esaminato il ricorso. Ha rigettato i primi, secondi, quinti e sesti motivi, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente la liquidazione dell'indennizzo al minimo tabellare e che la maggiorazione fino a un terzo per manifesta fondatezza delle difese fosse solo facoltativa. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che nel procedimento di equa riparazione la fase istruttoria/trattazione è rilevante ai fini della liquidazione dei compensi e che la voce relativa era dovuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tali motivi; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, condannando i resistenti in solido a pagare euro 400,00 aggiuntivi per la fase istruttoria e di trattazione del giudizio di opposizione, con conferma del resto del decreto impugnato. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di legittimità per due terzi e la liquidazione di euro 150,00 per compensi in favore del ricorrente, con distrazione.
Norme richiamate
norma che consente di proporre domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo presupposto
art. 5-ter l. 24 marzo 2001 n. 89
norma che disciplina l'opposizione al decreto in materia di equa riparazione
art. 2-bis l. 24 marzo 2001 n. 89
fissa i criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimettendo al prudente apprezzamento del giudice la scelta del moltiplicatore entro la forbice legale
art. 111 Cost.
evocato quale parametro del giusto processo e della ragionevole durata, nonché del requisito minimo della motivazione
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato come fonte del diritto alla ragionevole durata del processo
art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato come parametro sovranazionale di tutela giurisdizionale effettiva
art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001 n. 89
richiamato quale base normativa del diritto all'equa riparazione
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
richiamato per escludere la validità della mera memoria di costituzione in assenza di tempestivo controricorso
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
disciplinando il rito camerale, esclude la discussione orale propria dell'udienza pubblica
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
invocato per nullità del provvedimento e del procedimento per motivazione apparente o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
invocato per omesso esame di fatti decisivi
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato come parametro della motivazione del provvedimento
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato in relazione al contenuto della motivazione
gli interessi su un credito liquido ed esigibile decorrono di pieno diritto, senza costituzione in mora
richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese
richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia
richiamato quale base della condanna alle spese del soccombente
richiamato in tema di compenso del professionista
art. 24, comma 1, l. 13 giugno 1942 n. 794
richiamato in tema di liquidazione giudiziale dei compensi professionali
art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247
richiamato in materia di compensi forensi
art. 4, commi 1, 5 e 8, D.M. 10 marzo 2014 n. 55
richiamato per la struttura delle fasi di liquidazione dei compensi e per la facoltà di aumento fino a un terzo in caso di manifesta fondatezza delle difese
art. 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014 n. 55
richiamato insieme ai parametri per la liquidazione dei compensi
art. 6 D.M. 13 agosto 2022 n. 147
richiamato quale aggiornamento dei parametri professionali applicabili
art. 7, comma 1, D.M. 13 agosto 2022 n. 147
richiamato nel quadro dei nuovi parametri professionali
art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55
applicato per l'aumento del 30% per gli atti redatti e depositati con tecniche informatiche idonee a facilitarne consultazione e fruizione
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, il giudice di merito ha un margine di apprezzamento nella scelta del moltiplicatore annuo dell'indennizzo entro i limiti legali; tale scelta è censurabile in cassazione solo nei ristretti confini del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Per la liquidazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, il giudice può collocarsi al minimo della forbice tabellare valorizzando l'oggetto della controversia e l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto, purché dia conto della scelta.
- Nel procedimento camerale di cassazione ex art. 380-bis.1 c.p.c. la mera memoria di costituzione, non seguita da tempestivo controricorso, non vale come rituale costituzione della parte resistente.
- Ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato nel procedimento per equa riparazione, deve essere considerata anche la fase istruttoria o di trattazione, quando vi siano attività difensive riconducibili a tale fase secondo i parametri forensi.
- La tabella 12 del D.M. n. 55/2014 si applica al procedimento di equa riparazione, trattandosi di giudizio contenzioso, e i suoi parametri fungono da criteri orientativi della misura standard del compenso.
- La maggiorazione fino a un terzo per manifesta fondatezza delle difese non è automatica, ma costituisce una facoltà del giudice, che può anche non accordarla ove ritenga congrua la liquidazione ai minimi e sufficienti le altre maggiorazioni riconosciute.
- Gli interessi su un credito liquido ed esigibile decorrono di pieno diritto ex art. 1282 c.c. e, se accessori del credito riconosciuto, concorrono a determinare il valore della controversia ai fini processuali quando siano già maturati al momento della decisione definitiva.
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