Sentenza del 22/04/2015 n. 157 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego del rimborso di un credito IVA di 4.122 euro, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2004 nel quadro RX. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che non fosse stato presentato il modello VR e che fosse decorso il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Il contribuente ha sostenuto che, avendo cessato l'attività e avendo indicato tempestivamente il credito in dichiarazione, il diritto al rimborso fosse soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non al termine biennale, applicabile alla procedura accelerata di rimborso.
La decisione
La Commissione ha confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente e ha riconosciuto il diritto al rimborso del credito IVA, oltre agli interessi legali. Ha ritenuto che l'indicazione del credito nel quadro RX costituisse esercizio formale del diritto al rimborso. Il modello VR è stato qualificato come adempimento necessario per rendere esigibile e avviare la procedura esecutiva del rimborso, ma la sua mancata presentazione non determina la perdita del diritto sostanziale. Il credito è quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla decadenza biennale. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 900 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, D.P.R. 633/1972
Disciplina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA. Nel caso di cessazione dell'attività, il credito non può essere riportato in detrazione mediante future operazioni imponibili e può quindi essere chiesto a rimborso.
Disciplina la procedura accelerata di rimborso IVA e i relativi adempimenti e garanzie. Il modello VR è funzionale all'esigibilità e all'avvio della procedura di rimborso, ma la sua omissione non elimina necessariamente il diritto sostanziale al credito.
Art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Prevede il termine biennale per proporre la domanda di rimborso nei casi residuali non regolati da disposizioni specifiche. Secondo la decisione, tale termine non si applica quando il diritto al rimborso è stato già esercitato mediante l'indicazione del credito nella dichiarazione.
Prevede la prescrizione ordinaria decennale dei diritti. La Commissione ha ritenuto applicabile tale termine al credito IVA indicato tempestivamente in dichiarazione.
D.M. 29 dicembre 2000
Ha approvato il modello VR per la richiesta e l'esecuzione del rimborso IVA. La mancata presentazione del modello può bloccare l'esigibilità del rimborso, ma non comporta automaticamente la perdita del credito già dichiarato.
Cassazione, ordinanza n. 14981/2014
Ha affermato che, in caso di cessazione dell'attività, la richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA è soggetta al termine ordinario decennale, poiché il contribuente non può recuperare il credito tramite future detrazioni.
Cassazione, sentenza n. 4164/2009
Nel caso di rimborso accelerato ... ciò che si perde ... non è il diritto sostanziale al rimborso ... bensì il vantaggio di ottenerlo in forma accelerata.
La mancata osservanza delle forme previste per il rimborso accelerato incide sulla procedura e sui tempi di pagamento, non necessariamente sull'esistenza del diritto sostanziale al rimborso.
Cassazione, sentenza n. 5014/2015
In tema di imposta sul valore aggiunto, la domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30 ... va proposta a norma dell'art. 21, c. 2 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione richiama questo orientamento precedente, che applicava il termine biennale alle domande non rientranti nelle ipotesi specifiche di rimborso.
Cassazione, ordinanza n. 5024/2015
Ha adottato l'orientamento più favorevole al contribuente, secondo cui l'indicazione in dichiarazione della volontà di recuperare il credito assoggetta il diritto alla prescrizione decennale, anche in assenza dell'ulteriore modello VR.
Massime di principio
- Quando un credito IVA è indicato nella dichiarazione annuale, tale indicazione può costituire esercizio formale del diritto al rimborso, senza necessità di una successiva istanza per conservare il diritto sostanziale.
- In caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza IVA non recuperabile mediante future detrazioni può essere chiesta a rimborso entro il termine ordinario decennale di prescrizione.
- Il modello VR va distinto dalla dichiarazione: può essere necessario per rendere esigibile o accelerare il rimborso, ma la sua omissione non comporta automaticamente la decadenza dal credito già esposto in dichiarazione.
- Il termine biennale di decadenza previsto per le domande residuali non si applica, secondo l'orientamento seguito dalla sentenza, quando il diritto al rimborso risulta già esercitato nella dichiarazione e il credito è disciplinato da una specifica normativa IVA.
- È opportuno conservare la dichiarazione con l'indicazione del credito, la documentazione contabile e ogni istanza o sollecito presentato, poiché tali elementi consentono di dimostrare l'esistenza del credito e il rispetto del termine prescrizionale.
- La questione è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi; pertanto, in casi analoghi occorre verificare la normativa applicabile ratione temporis e la giurisprudenza più recente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8145 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8149 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8152 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8154 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8180 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 8182 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →