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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00116/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, entrambi cittadini albanesi e dichiarati "alloglotti", lamentavano la mancata traduzione scritta della sentenza impugnata e la mancata traduzione orale del dispositivo. Hanno dedotto la violazione degli obblighi di traduzione e di garanzia del contraddittorio stabiliti dall'art. 143 cod. proc. pen., nonché delle garanzie costituzionali e convenzionali (art. 111 Cost. e art. 6 par. 3 lett. a) ed e) CEDU).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto prevalente il profilo formale relativo ai limiti di impugnabilità delle sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello), osservando che in tale ambito è ammesso il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia. Poiché il motivo invocato dai ricorrenti (mancata traduzione) non rientrava nelle predette categorie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa e sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che disciplina il reato di illecita detenzione/spaccio di stupefacenti: menzionata perché uno dei ricorrenti era stato condannato per tale reato nella fase di merito; la Corte non la interpreta specificamente ai fini dell'inammissibilità.

  • Codice Penale, art. 697

    Norma sostanziale relativa ad uno dei reati contestati a Salaj Xhuliano; citata come fatto-reato nell'istruttoria, senza incidenza sulla questione di ammissibilità del ricorso in cassazione.

  • Codice di Procedura Penale, art. 599-bis

    La Corte interpreta questo articolo come limitativo dell'impugnabilità in Cassazione delle sentenze pronunciate nell'ambito del concordato in appello: è ammesso il ricorso solo per questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia.

  • Codice di Procedura Penale, art. 143

    Norma che regola l'assistenza linguistica/interpretazione per gli imputati alloglotti. I ricorrenti invocavano la sua violazione per la mancata traduzione della sentenza; la Corte però ha ritenuto la questione inammissibile alla cassazione per i limiti di cui all'art. 599-bis, senza decidere nel merito sull'adempimento dell'art. 143.

  • Costituzione, art. 111

    Invocato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte non ha affrontato il merito della violazione costituzionale per effetto della dichiarazione di inammissibilità fondata sui limiti procedurali dell'art. 599-bis.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 3, lett. a) ed e)

    Richiamata dai ricorrenti per la tutela dei diritti dell'imputato (diritto a essere informato della natura e causa dell'accusa; diritto di disporre del tempo e dei mezzi per la preparazione della difesa). La Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione alla luce dei vincoli di ammissibilità del ricorso.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali ai ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata come parametro per la determinazione, in via equitativa, della somma dovuta alla Cassa delle Ammende: la Corte l'ha utilizzata per giustificare l'imposizione del pagamento di euro 3.000,00, ritenendo però che i ricorsi non fossero stati proposti con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello) sono impugnabili in Cassazione solo per motivi molto circoscritti: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero e contenuto difforme della pronuncia; questioni esterne a questi profili possono essere dichiarate inammissibili.
  • Le doglianze relative alla mancata traduzione o all'assenza di interprete devono essere tempestivamente sollevate e, se conseguono alla validità della scelta di concordare, inquadrate come profili attinenti alla formazione della volontà o al consenso; altrimenti rischiano di non trovare ingresso in Cassazione quando il procedimento è disciplinato dall'art. 599-bis.
  • Se si agisce in giudizio come soggetto allogloto, è fondamentale richiedere formalmente l'interpretazione e la traduzione degli atti processuali nelle fasi di merito (istruttoria, giudizio d'appello) e farlo risultare espressamente nei verbali, per conservare la possibilità di impugnare profili di nullità o vizio procedurale.
  • La mancata impugnazione correttamente inquadrata può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso, ma anche l'imposizione delle spese processuali e, in via equitativa, di somme a favore della Cassa delle Ammende, salvo prova di mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso.
  • Per contestare efficacemente problemi di comunicazione linguistica relativi a un concordato, è strategico collegare il vizio (mancata traduzione/assistenza) alla sfera della volontà contrattuale/processuale (p.es. incapacità di comprendere e quindi di prestare un consenso libero e informato), così rientrando nelle specifiche ipotesi di ammissibilità dell'art. 599-bis.

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