Cassazione Penale, Sentenza n. 00116/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, entrambi cittadini albanesi e dichiarati "alloglotti", lamentavano la mancata traduzione scritta della sentenza impugnata e la mancata traduzione orale del dispositivo. Hanno dedotto la violazione degli obblighi di traduzione e di garanzia del contraddittorio stabiliti dall'art. 143 cod. proc. pen., nonché delle garanzie costituzionali e convenzionali (art. 111 Cost. e art. 6 par. 3 lett. a) ed e) CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto prevalente il profilo formale relativo ai limiti di impugnabilità delle sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello), osservando che in tale ambito è ammesso il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia. Poiché il motivo invocato dai ricorrenti (mancata traduzione) non rientrava nelle predette categorie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa e sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato di illecita detenzione/spaccio di stupefacenti: menzionata perché uno dei ricorrenti era stato condannato per tale reato nella fase di merito; la Corte non la interpreta specificamente ai fini dell'inammissibilità.
Norma sostanziale relativa ad uno dei reati contestati a Salaj Xhuliano; citata come fatto-reato nell'istruttoria, senza incidenza sulla questione di ammissibilità del ricorso in cassazione.
Codice di Procedura Penale, art. 599-bis
La Corte interpreta questo articolo come limitativo dell'impugnabilità in Cassazione delle sentenze pronunciate nell'ambito del concordato in appello: è ammesso il ricorso solo per questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia.
Codice di Procedura Penale, art. 143
Norma che regola l'assistenza linguistica/interpretazione per gli imputati alloglotti. I ricorrenti invocavano la sua violazione per la mancata traduzione della sentenza; la Corte però ha ritenuto la questione inammissibile alla cassazione per i limiti di cui all'art. 599-bis, senza decidere nel merito sull'adempimento dell'art. 143.
Costituzione, art. 111
Invocato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte non ha affrontato il merito della violazione costituzionale per effetto della dichiarazione di inammissibilità fondata sui limiti procedurali dell'art. 599-bis.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 3, lett. a) ed e)
Richiamata dai ricorrenti per la tutela dei diritti dell'imputato (diritto a essere informato della natura e causa dell'accusa; diritto di disporre del tempo e dei mezzi per la preparazione della difesa). La Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione alla luce dei vincoli di ammissibilità del ricorso.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali ai ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come parametro per la determinazione, in via equitativa, della somma dovuta alla Cassa delle Ammende: la Corte l'ha utilizzata per giustificare l'imposizione del pagamento di euro 3.000,00, ritenendo però che i ricorsi non fossero stati proposti con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello) sono impugnabili in Cassazione solo per motivi molto circoscritti: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero e contenuto difforme della pronuncia; questioni esterne a questi profili possono essere dichiarate inammissibili.
- Le doglianze relative alla mancata traduzione o all'assenza di interprete devono essere tempestivamente sollevate e, se conseguono alla validità della scelta di concordare, inquadrate come profili attinenti alla formazione della volontà o al consenso; altrimenti rischiano di non trovare ingresso in Cassazione quando il procedimento è disciplinato dall'art. 599-bis.
- Se si agisce in giudizio come soggetto allogloto, è fondamentale richiedere formalmente l'interpretazione e la traduzione degli atti processuali nelle fasi di merito (istruttoria, giudizio d'appello) e farlo risultare espressamente nei verbali, per conservare la possibilità di impugnare profili di nullità o vizio procedurale.
- La mancata impugnazione correttamente inquadrata può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso, ma anche l'imposizione delle spese processuali e, in via equitativa, di somme a favore della Cassa delle Ammende, salvo prova di mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso.
- Per contestare efficacemente problemi di comunicazione linguistica relativi a un concordato, è strategico collegare il vizio (mancata traduzione/assistenza) alla sfera della volontà contrattuale/processuale (p.es. incapacità di comprendere e quindi di prestare un consenso libero e informato), così rientrando nelle specifiche ipotesi di ammissibilità dell'art. 599-bis.
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