Cassazione Civile, Ordinanza n. 22494/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato davanti al tribunale il diniego della commissione territoriale alla domanda di protezione internazionale; il tribunale aveva respinto l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di legge per omessa audizione personale, sostenendo che, ritenuto non credibile il racconto, il giudice avrebbe dovuto sentirlo per consentirgli di chiarire le ragioni dell'allontanamento dal Paese d'origine; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale avrebbe rigettato la protezione umanitaria senza considerare correttamente quanto risultava dal verbale della commissione sulle spiegazioni fornite; (3) violazione dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, deducendo che la nuova protezione speciale richiede una valutazione centrale dell'integrazione in Italia e che il suo radicamento, insieme alla situazione nel Paese d'origine, avrebbe imposto il riconoscimento della tutela; (4) violazione dell'art. 20-bis, comma 1, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la norma sui permessi per eventi catastrofici avrebbe dovuto applicarsi alla desertificazione che interessa la Guinea.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Sul primo motivo ha ribadito che, in assenza di videoregistrazione del colloquio amministrativo, il giudice deve fissare l'udienza ma non ha un obbligo automatico di audire il richiedente, salvo specifiche condizioni non dedotte nel caso concreto. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura non indicava specificamente quali fatti decisivi sarebbero stati omessi, né la loro decisività. Sul terzo motivo ha ritenuto che il tribunale avesse valutato correttamente, in fatto, l'assenza di integrazione sociale, familiare, economica e abitativa in Italia e la presenza di legami nel Paese d'origine, sicché la doglianza si risolveva in una contestazione di merito non scrutinabile in cassazione. Sul quarto motivo ha dichiarato inammissibile la censura per novità, poiché la questione della desertificazione della Guinea non risultava trattata nel decreto impugnato e il ricorrente non aveva allegato né indicato specificamente di averla già dedotta nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di effettiva attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura di legittimità deve investire effettivi errori di diritto, non rivalutazioni del merito.
mancato esame di un fatto decisivo per la decisione
è necessario indicare specificamente il fatto storico omesso e la sua decisività; non basta una generica contestazione della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i fatti posti a fondamento delle censure, secondo il principio di autosufficienza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
grava sul ricorrente l'onere di depositare e indicare gli atti/processi rilevanti a supporto delle censure.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
la protezione speciale presuppone una valutazione dell'integrazione sociale e familiare dello straniero, dei legami in Italia e di quelli con il Paese d'origine.
art. 20-bis, comma 1, d.lgs. 286/1998
la dedotta applicazione ai fenomeni di desertificazione non è esaminabile in cassazione se la questione non è stata trattata nel giudizio di merito e non viene allegata la sua previa deduzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
ha riformato la disciplina della protezione speciale richiamata nel giudizio.
conversione del d.l. 130/2020, rilevante per la nuova formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998.
richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di protezione internazionale, in assenza di videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi alla commissione territoriale, il giudice deve fissare l'udienza di comparizione, ma non è tenuto a procedere automaticamente all'audizione del richiedente.
- L'audizione personale del richiedente è necessaria solo se sono allegati fatti nuovi, se il giudice deve chiarire incongruenze decisive, oppure se l'istante formula una richiesta specifica e autosufficiente indicando i punti da chiarire.
- La censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico omesso e della sua decisività; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Le doglianze in cassazione che investono apprezzamenti di fatto del giudice di merito sono inammissibili se mascherano una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
- La protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 presuppone una valutazione comparativa dell'integrazione in Italia e dei legami nel Paese di origine, dovendosi escludere la tutela quando sia accertata l'assenza di un effettivo radicamento nel territorio nazionale.
- Una questione giuridica che presuppone accertamenti di fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve allegare di averla già dedotta nel merito e indicare specificamente l'atto in cui ciò è avvenuto.
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