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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36761/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La decisione d'appello, che aveva confermato la condanna della banca al risarcimento in favore della controparte, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento, da parte della banca negoziatrice, di assegni di traenza emessi in favore di una società cooperativa e incassati da un soggetto ritenuto non legittimato. Il giudice di primo grado aveva condannato la banca al risarcimento del danno per complessivi euro 90.861,14; la Corte d'appello ha respinto il gravame della banca, ritenendo: a) formato il giudicato interno sull'esclusione della responsabilità per due assegni specificamente indicati; b) che la responsabilità della banca negoziatrice per pagamento a soggetto non legittimato abbia natura contrattuale e sia esclusa solo se la banca provi di avere agito con la diligenza professionale richiesta; c) che la doglianza della banca relativa alla pretesa corresponsabilità della società beneficiaria per mancata informazione sui mutamenti della rappresentanza fosse stata introdotta solo in appello e quindi fosse inammissibile ex art. 345 c.p.c.; d) che, comunque, non risultasse provato un obbligo contrattuale della beneficiaria di comunicare tali variazioni e che la modifica della rappresentanza fosse già iscritta nel registro delle imprese e quindi opponibile ai terzi; e) che una precedente segnalazione di mancata riscossione e probabile smarrimento di un assegno avrebbe dovuto allertare la banca, che invece aveva continuato a pagare altri assegni. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e degli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c., sostenendo che non potesse configurarsi responsabilità della banca negoziatrice perché il giratario per l'incasso aveva effettivi poteri di rappresentanza e aveva anche firmato lo specimen; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1227 c.c., assumendo che la questione della corresponsabilità della società beneficiaria non fosse un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la decisione impugnata era conforme ai principi fissati dalle Sezioni Unite sulla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice e, in ogni caso, i motivi non aggredivano tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza (tardività della questione ex art. 345 c.p.c., assenza di un obbligo contrattuale di comunicazione e opponibilità della variazione nel registro imprese); il secondo perché tendeva a una rivalutazione dei fatti e introduceva solo in cassazione la censura di violazione dell'art. 1227 c.c.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    La norma disciplina la circolazione e il pagamento degli assegni con clausola di non trasferibilità; la banca negoziatrice che paga a soggetto non legittimato può andare esente da responsabilità solo provando di avere agito con la diligenza professionale richiesta.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza esigibile dalla banca è quella dell'operatore professionale; la banca risponde anche per colpa lieve, ma può liberarsi dimostrando di aver osservato tale standard.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il regime di responsabilità contrattuale; la Corte ribadisce che la responsabilità della banca negoziatrice è contrattuale da contatto qualificato.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla legittimazione all'incasso del titolo; non assume autonoma centralità nella decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    Le questioni e difese introdotte solo in appello, senza previa deduzione in primo grado, sono inammissibili.

  • art. 1227 c.c.

    La censura sulla corresponsabilità del danneggiato/creditore non può essere proposta per la prima volta in cassazione e, nel caso, avrebbe comunque richiesto una rivisitazione del fatto.

  • art. 1173 c.c.

    La responsabilità della banca è ricondotta a un'obbligazione nascente da fatto idoneo a produrre obbligazioni, ossia dal contatto sociale qualificato.

  • art. 1175 c.c.

    Dal contatto qualificato derivano doveri di correttezza nei confronti dei soggetti interessati al buon fine dell'operazione.

  • art. 1375 c.c.

    La banca, nel circuito di pagamento, è tenuta a comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione degli obblighi di protezione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indica il procedimento camerale semplificato in cui la causa è stata decisa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario ha natura contrattuale da contatto sociale qualificato, non oggettiva; la banca può liberarsi provando di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o introdurre per la prima volta questioni di merito non trattate nei gradi precedenti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • Le eccezioni o difese che presuppongono nuovi fatti e sono proposte solo in appello possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
  • La deduzione di corresponsabilità del creditore o del danneggiato richiede specifica allegazione e prova; non basta formularla in termini astratti di violazione di legge se la questione implica una diversa ricostruzione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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