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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37029/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carrieri, legale rappresentante della Carrieri S.r.l., era stato ritenuto responsabile per aver allegato allo sportello unico per l'edilizia quattro SCIA/CILA corredate di altrettanti DURC falsi, essendo la certificazione contributiva inesistente o non corrispondente ai versamenti. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che Carrieri avesse contraffatto il DURC; in appello la Corte di Lecce ha riformato parte della decisione: ha dichiarato estinto per prescrizione il capo B) relativo alla CILA e ha riqualificato il capo A) originariamente incentrato sull'uso di atto falso negli artt. 489 e 476 cod. pen. nella fattispecie di falsificazione (artt. 477 e 482 cod. pen.), ritenendo la responsabilità penale di Carrieri. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione denunciando (1) violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per radicale mutamento del fatto e mancanza di correlazione tra imputazione e decisione; (2) carenza di motivazione sull'effettivo contributo alla falsificazione e mancanza di indicazione di eventuali concorsi; (3) errata valutazione della "grossolanità" del falso e applicazione dei principi delle Sezioni Unite (Marcis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione sostanziali (1-3): ha confermato che non vi è stata sorpresa per l'imputato perché il Tribunale di primo grado aveva già ricostruito una falsificazione del DURC e dunque la riqualificazione in appello non ha determinato una violazione del principio di correlazione dovendo valutarsi anche la posizione processuale concreta dell'imputato. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sull'attribuzione a Carrieri della condotta di falsificazione (prova logica e interesse dell'imputato come legale rappresentante). Quanto alla presunta grossolanità del falso, la Corte ha condiviso le valutazioni del merito: il documento presentava elementi formali e sostanziali (protocollo, data, firma, timbro) tali da conferirgli l'apparenza di atto originale. Tuttavia la Cassazione ha dichiarato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (calcolando la durata massima della prescrizione a 7 anni e 6 mesi e considerando la sospensione per l'emergenza pandemica), e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 76, commi 1 e 3, d.P.R. n. 445/2000

    norma richiamata in relazione alla contestazione iniziale sul DURC; usata nel quadro fattuale per inquadrare la normativa amministrativa sulla documentazione

  • art. 483 cod. pen.

    norma richiamata rispetto alla falsa attestazione (riferimento normativo collegato ai fatti relativi al DURC)

  • artt. 489 e 476 cod. pen.

    qualsiasi contestazione originaria relativa all'uso di atto falso e agli artt. relativi alla falsità; in primo grado la condotta era stata qualificata in termini di uso di atto falso

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    riqualificazione in appello della condotta come falsificazione del documento (falso materiale e reato connesso)

  • art. 521 cod. proc. pen.

    prevede l'obbligo di trasmettere gli atti al pubblico ministero quando dal giudizio emerga un fatto diverso rispetto a quello contestato; valutata dalla Cassazione nel quadro della verifica della trasformazione 'radicale' del fatto

  • art. 522 cod. proc. pen.

    disciplinava le conseguenze quando la sentenza è emessa per un fatto diverso; richiamata nel contesto del principio di correlazione tra imputazione e decisione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    citato dal ricorrente in relazione ai requisiti di motivazione dell'imputazione e della decisione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse comunque adeguata

  • Sez. U. n. 35814 del 28/03/2019 (Marcis)

    principio secondo cui la formazione di una copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale; applicato per valutare la 'apparenza' del DURC falso

  • Sez. U. n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    giurisprudenza richiamata sul fatto che la riqualificazione non viola l'art. 521 cod. proc. pen. se la nuova definizione era nota o prevedibile e non ha determinato sorpresa o pregiudizio per la difesa

  • Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    richiamata in relazione alla possibilità di proscioglimento nel merito e ai limiti dell'intervento sostitutivo della Corte di legittimità

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    norme sulla prescrizione dei reati utilizzate per il calcolo del termine di estinzione (da cui la conclusione che il reato era prescritto al 17/01/2023, considerando la sospensione pandemica)

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato come regola di riferimento per l'ipotesi di proscioglimento nel merito, che qui non si è applicata essendo stata dichiarata l'estinzione per prescrizione

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    richiamati nel contesto dei principi garantisti relativi al diritto di difesa e al divieto di decisione "a sorpresa"; influiscono sull'interpretazione dell'art. 521 in chiave di garanzia

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in appello non configura automaticamente violazione del principio di correlazione imputazione-decisione se la diversa ricostruzione era prevedibile o già emergente nel corso del processo e non ha arrecato "a sorpresa" pregiudizio alla difesa.
  • L'uso di un atto falso e la falsificazione sono reati alternativi; la conversione dell'una nella l'altra può essere illegittima se comporta un mutamento radicale del fatto non prevedibile dall'imputato, ma è lecita se la falsificazione era già nella ricostruzione fattuale e l'imputato ha potuto difendersi su quel profilo.
  • La motivazione basata su prova logica e indizi, se organica e coerente, può essere sufficiente a ritenere provata la partecipazione alla falsificazione anche in assenza di prova diretta della materialità dell'atto da parte del rappresentante legale.
  • La punibilità per falsità documentale può essere esclusa solo quando il falso sia "ictu oculi" evidente: se la copia assume l'apparenza di atto originale (protocollo, firme, timbri), il fatto è penalmente rilevante; viceversa, se la falsità è immediatamente riconoscibile, manca il reato.
  • In caso di condanna successiva a riqualificazione, occorre sempre verificare la prescrizione del reato con attenzione anche alle sospensioni legislative (es. emergenza pandemica): la dichiarazione di estinzione per prescrizione rende inapplicabile la sanzione anche se la condanna sul piano del merito non è annullata per vizio.
  • Per la difesa è strategico contestare tempestivamente in appello (e nel corso del processo) ogni ricostruzione fattuale che possa implicare riqualificazioni, in modo da evitare che tali mutamenti siano ritenuti "prevedibili" e quindi non contestabili alla stregua dell'art. 521 cod. proc. pen.

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