Cassazione Penale, Sentenza n. 36998/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari chiedendo: 1) la derubricazione delle fattispecie contestate in una meno grave (richiamando l'art. 393 c.p.), deducendo di aver agito per far cessare il continuo abbaiare del cane della vicina e sostenendo l'assenza della consapevolezza di illiceità della propria condotta; 2) la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ritenendo che alla data del 7/04/2022 i termini prescrizionali fossero già decorso. La Corte di Cassazione ha ricostruito che la Corte territoriale ha motivato l'accertamento della minaccia, della violazione di domicilio e delle lesioni (guaribili in giorni sette) e ha escluso la "ragionevole opinione della legittimità" dell'azione del Palmieri, ravvisando invece uno sfogo aggressivo nei confronti della proprietaria del cane; quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato tre periodi di sospensione per un totale di 190 giorni che hanno prorogato il termine prescrizionale oltre la data della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Di conseguenza è stato confermato, nei suoi effetti impugnatori, il giudicato di merito: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La Corte ha inoltre escluso il riconoscimento della prescrizione in favore del ricorrente alla data della sentenza di appello, precisando che le sospensioni intervenute avevano fatto decorrere il termine prescrizionale fino al 10/06/2022, data successiva al 07/04/2022. Non sono state liquidate spese in favore della parte civile in quanto questa non ha svolto attività difensiva specifica nei termini richiesti.
Norme richiamate
art. 81, comma finale, cod. pen.
Norma indicata tra le disposizioni rilevanti nell'imputazione originale; usata nel quadro dell'esercizio della pena (cumulo/concorrenti) nella decisione di merito
art. 612, primo comma, cod. pen.
Delitto di minaccia: la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della vittima
art. 614, primo comma, cod. pen.
Violazione di domicilio: applicata perché l'imputato non si è limitato a protestare dall'esterno ma è entrato nell'abitazione contro la volontà della persona offesa
art. 582, primo e secondo comma, cod. pen.
Lesioni personali: applicata all'evento lesivo accertato (lesioni giudicate guaribili in 7 giorni)
art. 393, cod. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile derubricazione (presunta giustificazione/attenuante), ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse la "ragionevole opinione della legittimità" necessaria per configurare esercizio arbitrario della propria ragione in termini che derogassero alla responsabilità penale
art. 659, cod. pen.
Citato dalla difesa quale norma applicabile in alternativa (contravvenzione per molestie), ma la Corte ha ritenuto che la condotta fosse ben più grave e integrasse reati consistenti in violazione di domicilio, minacce e lesioni
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di impugnazione relativi all'atto introduttivo del ricorso per cassazione (limiti di specificità e sintesi dei motivi)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nelle forme previste dalla disciplina emergenziale
art. 157, primo comma, cod. pen.
Norma per il computo del termine di prescrizione: la Corte ha calcolato il termine tenendo conto del tempus commissi delicti e delle sospensioni
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Richiamata per il computo della prescrizione in relazione alle cause di sospensione che hanno prorogato il termine
art. 129, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio secondo cui l'eventuale causa di non punibilità sopravvenuta (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) non può essere rilevata quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni esime dalla responsabilità solo se l'agente agisce nella "ragionevole opinione" di legittimità della sua pretesa, ossia crede onestamente e ragionevolmente di avere un diritto tutelabile giudizialmente; la semplice protesta o il desiderio di far cessare un fastidio non legittimano comportamenti violenti.
- La derubricazione a una fattispecie meno grave (anche contravvenzionale) richiede che la condotta materiale e la finalità corrispondano alla fattispecie più lieve; il disaccordo con il vicinato su molestie come l'abbaiare di un cane non giustifica l'ingresso in casa, le minacce o le lesioni.
- Per il computo della prescrizione sono rilevanti i periodi di sospensione intervenuti nel processo (legittimo impedimento, scioperi/astensioni, ecc.): tali sospensioni prorogano i termini e possono impedire che la prescrizione sia maturata entro la data di decisione di merito.
- In sede di cassazione, l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi preclude l'esame pieno della causa e impedisce che la Corte rilevi d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute (come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
- La parte civile che intende ottenere liquidazioni o la copertura delle spese di giudizio in Cassazione deve partecipare attivamente e contrastare specificamente i motivi di impugnazione nei termini e modi consentiti; la mera richiesta scritta di conferma delle statuizioni non sempre legittima l'addebitamento di spese a carico del ricorrente.
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