Cassazione Penale, Sentenza n. 36996/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze per tre motivi: 1) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato, sostenendo che i finanziamenti infragruppo avessero una giustificazione economica dimostrata da documentazione (mastrini, prospetti, scritture private) e contestando l'interpretazione temporale delle condotte contestate; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, affermando che mancava la consapevolezza del rischio per i creditori al momento delle erogazioni; 3) vizio nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato per genericità e per mancato confronto con le due ragioni decisive della sentenza impugnata (grave compromissione della fallita già nel 2009 e insolvenza delle società beneficiarie). Ha ritenuto il secondo motivo infondato perché la Corte territoriale ha fornito motivazioni logiche circa la consapevolezza dell'imputato (anche in ragione della sua amministrazione diretta di una società beneficiaria e della mancata attività di altra beneficiaria). Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. In sostanza il ricorso è stato respinto e la sentenza della Corte d'appello di Firenze, con la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (limitata ad alcune condotte) e la pena rideterminata in 2 anni e 6 mesi di reclusione, è stata confermata nella sostanza.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma sulle limitazioni formali per la formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte rileva che le censure sono state proposte nei limiti richiesti da tale disposizione e ne valuta la genericità
art. 2634 cod. civ.
citata in riferimento al principio secondo cui, in operazioni infragruppo, occorre dimostrare un vantaggio compensativo per la società depauperata al fine di escludere la rilevanza penale delle trasferenze; serve a verificare se l'operazione abbia avuto concreta prevedibilità di vantaggi per la società finanziatrice
art. 133 cod. pen.
norma che indica i criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha esercitato la sua discrezionalità motivando il diniego sulla base dell'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato
Massime di principio
- I trasferimenti di risorse "infragruppo" non escludono automaticamente la configurabilità della bancarotta per distrazione: è necessario dimostrare un vantaggio concreto e prevedibile per la società da cui sono state sottratte le risorse; la sola appartenenza al medesimo gruppo non basta.
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza né l'intento specifico di danneggiare i creditori, basta la consapevole volontà di attribuire al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni.
- La valutazione temporale della crisi societaria può fondarsi su indicatori di "grave compromissione" anteriori alla formale perdita del capitale sociale; quindi la prova che la perdita di capitale sia emersa in bilancio in una data successiva non esclude automaticamente l'esistenza di preesistenti segnali di compromissione rilevanti.
- Chi amministra direttamente una società beneficiaria di finanziamenti infragruppo (o è coinvolto nella sua gestione) è in posizione particolarmente esposta quanto alla consapevolezza dei rischi patrimoniali derivanti dalle erogazioni.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche resta una valutazione discrezionale del giudice di merito: il diniego, se adeguatamente motivato sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p., non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione o illogicità palese.
- In giudizio di legittimità il ricorrente deve confrontarsi con le principali ragioni decisorie della sentenza impugnata; motivi generici o che non si confrontano con le ratio decidendi della corte territoriale sono destinati a essere dichiarati infondati o manifestamente infondati.
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