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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36991/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva condannato la SARACHELLA per ricettazione (art. 648 cod. pen.). Il Procuratore generale deduceva l'illegittimità della pena applicata, sostenendo che il Tribunale aveva posto a base del calcolo una pena detentiva inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 648 (pena minima 2 anni), applicando poi la riduzione per le attenuanti generiche in modo da decretare una pena finale inferiore al minimo legale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha proceduto alla rideterminazione diretta della pena, fissandola in anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 500,00 di multa. La Corte ha motivato che il Tribunale aveva erroneamente adottato come pena base anni 1 e mesi 6, mentre il minimo edittale per l'art. 648 è anni 2; applicando la riduzione per attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis si ottiene la pena così rideterminata. La rideterminazione è stata possibile ai sensi dell'art. 620 lett. L) cod. proc. pen., poiché la motivazione conteneva criteri chiari per il calcolo.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che punisce la ricettazione; la Corte rileva che il minimo edittale per il reato previsto è di anni 2 di reclusione e che il giudice di merito non può assumere una pena base inferiore a tale minimo

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita alla diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche; la Corte applica la riduzione prevista per giungere alla pena finale di anni 1 e mesi 4

  • art. 620, lett. L) cod. proc. pen.

    Predispone la facoltà della Corte di Cassazione di annullare senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e di procedere direttamente alla rideterminazione della pena quando la motivazione della sentenza impugnata consente tale operazione

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve partire dalla pena base stabilita dalla norma incriminatrice; non è ammissibile adottare una pena base inferiore al minimo edittale previsto dalla legge
  • Le attenuanti generiche possono ridurre la pena, ma la riduzione va calcolata rispetto a una pena base correttamente determinata e non può rendere la pena finale incompatibile con i limiti edittali
  • La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando la motivazione del giudice di merito contiene criteri numerici chiari e completi che consentono il ricalcolo (art. 620 lett. L))
  • Se nel calcolo della pena è intervenuto un errore materiale o logico (es. uso di una pena base inferiore al minimo), il ricorso del pubblico ministero può ottenere la correzione del trattamento sanzionatorio anche se la responsabilità penale è stata confermata
  • In fase di impugnazione è essenziale verificare sia la corretta individuazione della fattispecie normativa sia la congruenza del calcolo sanzionatorio (pena base, eventuali aumenti o diminuzioni, importo della multa)

Testo integrale

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