Cassazione Penale, Sentenza n. 36997/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in sede di appello, della condanna per furto aggravato commesso mediante effrazione e scassinamento di slot machines (valore circa 10.000 euro). Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione relativo all'applicazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61, 1° comma, n.5 c.p.), sostenendo che non vi fosse prova certa del favore delle tenebre e che la presenza di telecamere avrebbe escluso la minorata difesa; (ii) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la sola esistenza di precedenti non può escluderle automaticamente. Con motivo aggiunto la difesa ha sollevato il difetto di querela, rilevando che agli atti risulterebbe solo una denuncia orale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: l'aggravante della minorata difesa è stata applicata correttamente in base a una valutazione concreta del tempo (notturno), del luogo (bar isolato fuori dal centro, in zona montana) e del periodo (fine novembre con scarsa affluenza), mentre la presenza di videosorveglianza non ha impedito il furto né allertato tempestivamente il proprietario o le forze dell'ordine. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha condiviso la valutazione di merito che le ha escluse sulla base dei precedenti penali, delle modalità professionali del reato e dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato. Sull'eccezione di difetto di querela, la Corte ha affermato che la nuova procedibilità a querela introdotta da successivi interventi legislativi non prevale sull'inammissibilità del ricorso nei giudizi pendenti in Cassazione e non incide sul giudicato sostanziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
art. 61, primo comma, n. 5; artt. 624 e 625, primo comma, n. 2
L'aggravante di cui all'art. 61, n.5 richiede una valutazione concreta delle condizioni di tempo, luogo o persona che abbiano effettivamente aumentato la vulnerabilita della vittima; nel caso di specie l'orario notturno, la posizione isolata dell'esercizio e la bassa affluenza stagionale hanno giustificato l'applicazione, indipendentemente dalla mera presenza di sistemi di videosorveglianza
Codice di procedura penale
art. 173 disposizioni di attuazione; art. 616; art. 620, comma 1, lett. a
Art. 173 delimita i limiti di impugnazione; art. 616 disciplina le spese in caso di inammissibilita e art. 620 indica ipotesi di annullamento senza rinvio (tra cui vizi formali come la mancanza di querela quando rilevante), ma la Corte ha precisato che la mancata querela, se invocata tardivamente in Cassazione per modifiche normative successive, non prevale sull'inammissibilita del ricorso nei giudizi pendenti
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
modifiche alla procedibilita per taluni reati
La modifica che rende procedibili alcuni reati solo a querela non incide retroattivamente sul giudicato sostanziale nei procedimenti gia pendenti in Cassazione e non determina automaticamente l'improcedibilita dell'azione quando il ricorso sia gia in fase di legittimita
D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Consente la trasmissione e la valutazione in Cassazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; nel caso il PG ha chiesto l'inammissibilita del ricorso
Massime di principio
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61, n.5 c.p.) richiede una valutazione concreta: non basta il mero riferimento all'orario notturno, va considerata la combinazione di tempo, luogo, contesto e impatto reale sulla vulnerabilita della vittima
- La presenza di sistemi di videosorveglianza o di allarme non esclude automaticamente la minorata difesa; conta se tali misure hanno effettivamente impedito, scoraggiato o rilevato tempestivamente il reato
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche in presenza di precedenti penali specifici quando, nella valutazione complessiva, emergono modalita di commissione professionali o elementi negativi della personalita che sconsigliano il beneficio
- Le modifiche legislative che rendono alcuni reati procedibili solo a querela possono non incidere sui procedimenti gia pendenti in Cassazione; l'eccezione di difetto di querela, sollevata tardivamente, puo non pregiudicare l'esame di ammissibilita
- Le censure di motivazione in Cassazione devono colpire la logicita e la coerenza della motivazione di merito; valutazioni concrete e motivate dei giudici di appello, specialmente se ancorate a precedenti di legittimita, sono difficili da rovesciare
- In caso di inammissibilita del ricorso il ricorrente puo essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende
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