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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03108/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione contro più cartelle esattoriali emesse per contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale per annualità comprese tra il 2002 e il 2008. In primo grado alcune cartelle erano state annullate per ritenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999; su un'altra cartella era stata dichiarata la parziale prescrizione del credito e l'opposizione era stata accolta solo in parte. In appello, l'ente previdenziale aveva censurato la decisione sul punto della decadenza e della prescrizione, ma la Corte territoriale aveva confermato il rilievo della decadenza per le prime cartelle e della prescrizione per la quarta, oltre a escludere la fondatezza di una parte della pretesa riferita a un lavoratore. In cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che il giudice dell'opposizione a cartella, ove ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può fermarsi alla sola declaratoria di illegittimità formale, ma deve comunque esaminare il merito della pretesa contributiva, secondo i principi propri dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Il resistente ha replicato che, in appello, l'ente non avrebbe devoluto al giudice di secondo grado la domanda di accertamento del credito, limitandosi a chiedere il rigetto delle eccezioni avversarie senza rinnovare espressamente la richiesta di accertamento e condanna.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, in materia di riscossione di contributi e premi assicurativi, l'eventuale illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esaurisce il giudizio: il giudice dell'opposizione deve comunque verificare nel merito se il credito dell'ente esista e in quale misura sia dovuto. Ha inoltre escluso che la questione non fosse stata devoluta in appello, osservando che dalle conclusioni dell'appellante emergeva la volontà di ottenere la conferma integrale delle cartelle, quindi anche l'accertamento della debenza dei contributi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25 del d.lgs. n. 46/1999

    La possibile illegittimità dell'iscrizione a ruolo non preclude l'esame nel merito della pretesa contributiva; il vizio del procedimento di riscossione incide sul titolo esecutivo ma non elimina la possibilità per l'ente di chiedere l'accertamento giudiziale del credito.

  • art. 24 del d.lgs. n. 46/1999

    È richiamato per affermare che l'iscrizione a ruolo in presenza di impugnazione dell'accertamento presuppone un provvedimento del giudice; se ciò non avviene e l'iscrizione è comunque eseguita, il giudice dell'opposizione deve comunque decidere sul merito della debenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'ente ricorrente.

  • art. 380 bis 1 cod. proc. civ.

    È citato quanto al rito camerale e alla riserva del deposito dell'ordinanza.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato in comparazione con il procedimento monitorio, per affermare l'analogia tra opposizione a cartella e opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 644 cod. proc. civ.

    Richiamato insieme alle norme sul procedimento monitorio, a sostegno dell'analogia con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 645 cod. proc. civ.

    Richiamato per ribadire che l'opposizione determina un ordinario giudizio di cognizione nel contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali, l'eventuale illegittimità formale dell'iscrizione a ruolo non esaurisce la controversia: il giudice deve comunque accertare se il credito sostanziale dell'ente esista e sia dovuto.
  • I vizi del procedimento di riscossione o della cartella incidono sul valore esecutivo del titolo, ma non comportano la decadenza dell'ente dal diritto di far valere giudizialmente la propria pretesa contributiva.
  • L'opposizione alla cartella esattoriale in materia contributiva si atteggia, quanto alla struttura del giudizio, come un ordinario giudizio di cognizione analogo all'opposizione a decreto ingiuntivo.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo di gravame, è sufficiente che dalle conclusioni dell'appellante emerga la richiesta sostanziale di conferma integrale delle cartelle, se ciò implica la devoluzione della questione relativa alla debenza del credito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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