Cassazione Civile, Ordinanza n. 03116/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a cinque cartelle recanti crediti della Cassa Forense. La debitrice ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. sostenendo: nullità dell’intimazione per difetto di motivazione perché richiamava solo cartelle non allegate; omessa o irregolare notificazione delle cartelle presupposte, con particolare rilievo per una cartella notificata tramite messo notificatore senza raccomandata informativa; prescrizione quinquennale dei crediti. In appello la Corte territoriale ha ritenuto regolari le notifiche di tutte le cartelle tranne una, ha escluso il difetto di motivazione e ha confermato la prescrizione decennale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 617 c.p.c. e omessa pronuncia sui vizi di notifica delle cartelle; 2) violazione dell’art. 28 l. 689/1981, dell’art. 17 l. 576/1980 e dell’art. 2948 c.c., sostenendo che alcune somme erano sanzioni e accessori soggetti a prescrizione quinquennale; 3) violazione dell’art. 1, commi 235 e 236, l. 197/2022 per la mancata sospensione del giudizio, nonostante la domanda di definizione agevolata presentata per due cartelle con impegno alla rinuncia al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione sulla regolarità della notificazione delle cartelle, qualificata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso immediato per cassazione e non con appello; tale capo è quindi definitivo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la diversa natura di alcune poste creditorie (sanzioni, penalità, interessi e mora) non risultava essere stata dedotta sin dal primo grado, ma solo successivamente nel giudizio di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, una volta depositata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con indicazione dei giudizi pendenti e impegno alla rinuncia, la sospensione del processo opera ex lege e non è rimessa a valutazioni discrezionali del giudice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
La censura su vizi formali dell’atto esecutivo, quando la domanda sia qualificata come opposizione agli atti esecutivi, richiede l’impugnazione con ricorso immediato per cassazione e non con appello.
art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione segue il regime proprio della contestazione del diritto di procedere all’esecuzione e resta distinta dall’opposizione agli atti esecutivi ai fini dell’impugnazione della sentenza.
art. 132 c.p.c.
Invocato per carenza di motivazione, ma la Corte non affronta il merito del motivo per la sua inammissibilità sul piano processuale.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione alla motivazione della sentenza di appello, senza decisività autonoma nel giudizio di legittimità.
art. 28 l. 689/1981
Richiamato come parametro della prescrizione delle sanzioni; il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione in cassazione.
art. 17 l. 576/1980
modificato dall’art. 9 l. 141/1992
Richiamato per qualificare alcune somme come sanzioni per omesso invio del Mod. 5; il profilo non è esaminato nel merito per difetto di previa deduzione tempestiva.
art. 2948 c.c.
Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale di interessi, mora e accessori; la Corte non esamina nel merito perché la questione era nuova.
art. 1, commi 235 e 236, l. 197/2022
La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con indicazione dei giudizi pendenti e impegno alla rinuncia comporta la sospensione automatica del giudizio nelle more del pagamento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza nel termine previsto.
Massime di principio
- Quando una controversia esecutiva è composta da capi autonomi, uno riferibile all’opposizione agli atti esecutivi e l’altro all’opposizione all’esecuzione, ciascun capo segue il proprio regime di impugnazione; il capo qualificato come opposizione agli atti esecutivi deve essere impugnato con ricorso immediato per cassazione, non con appello.
- In cassazione non sono esaminabili questioni nuove o diverse rispetto a quelle tempestivamente dedotte nei gradi di merito; se la diversa natura delle poste creditorie o il relativo regime prescrizionale non risultano allegati sin dal primo grado, la censura è inammissibile.
- La domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti, corredata dalla dichiarazione di pendenza del giudizio e dall’impegno alla rinuncia, determina la sospensione ex lege del processo sulle partite ricomprese, senza margini di discrezionalità per il giudice.
- La sospensione del giudizio prevista dalla disciplina della definizione agevolata opera nelle more del perfezionamento della procedura e la decisione sul merito, adottata nonostante la sospensione dovuta, viola la norma applicabile.
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