Cassazione Civile, Ordinanza n. 32993/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società cooperativa, che aveva garantito un debito di euro 30.000 contratto dal debitore verso una banca, per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la compravendita con cui il debitore aveva trasferito a un parente un appartamento con box auto. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della creditrice e dichiarato l'inefficacia dell'atto di vendita nei suoi confronti. In cassazione il debitore ha proposto un unico motivo ex art. 360 c.p.c., deducendo la violazione dell'art. 2901 c.c. e sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti della revocatoria. La censura, tuttavia, era formulata in modo generico e soprattutto si risolveva in una diversa lettura dei fatti: il ricorrente contestava la ricostruzione del contesto temporale, del rapporto tra valore originario dell'immobile e prezzo di vendita, della conoscenza del pregiudizio da parte dell'acquirente e della compromissione della garanzia patrimoniale del creditore. La Corte ha inoltre rilevato che la procura speciale presentava un'incertezza nella datazione della sentenza impugnata, ma non tale da invalidarla, e che il ricorso era tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e sostanzialmente fattuale, non idoneo a evidenziare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale decisivo. Ha confermato la correttezza della sentenza d'appello, che aveva valorizzato una serie di elementi presuntivi: la vicinanza temporale tra il finanziamento e l'alienazione; la natura familiare del rapporto tra alienante e acquirente (zio e nipote); la mancata soddisfazione di titoli cambiari; l'esito negativo dell'esecuzione mobiliare; la consistenza del credito; la sproporzione tra i valori indicati per l'immobile; la giovane età dell'acquirente e l'assenza di redditi sufficienti. È stata altresì ribadita la tutelabilità in revocatoria di un credito non ancora definitivamente accertato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, mentre nulla è stato disposto nei confronti del terzo intimato che non aveva svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di un credito la cui esistenza sia ancora controversa; nella specie i presupposti dell'azione sono stati ravvisati sulla base di elementi presuntivi idonei a dimostrare eventus damni e consilium/scienza del pregiudizio.
Il ricorso in cassazione deve dedurre specifici vizi di legittimità; non è sufficiente una mera contestazione fattuale della ricostruzione operata dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.
L'atto di ricorso deve indicare in modo specifico i fatti e gli atti rilevanti; l'aspecificità del motivo impedisce di individuare compiutamente le censure.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche a tutela di un credito non ancora definitivamente accertato, purché il credito sia seriamente dedotto e la sua esistenza sia plausibile secondo la valutazione del giudice di merito.
- Ai fini della revocatoria, l'eventus damni e la conoscenza del pregiudizio possono essere provati anche tramite presunzioni, valorizzando il contesto temporale dell'atto, la relazione tra le parti, la sproporzione del prezzo, la consistenza del debito e l'assenza di altre utilità aggredibili.
- In cassazione non è ammissibile un motivo che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito senza indicare in modo specifico la violazione di legge o il vizio motivazionale dedotto.
- La prossimità temporale tra insorgenza del rapporto debitorio e trasferimento del bene, unita alla vendita a prezzo inferiore rispetto al valore dichiarato o di acquisizione, può costituire un indice grave, preciso e concordante della fraudolenza dell'atto.
- Il legame di parentela tra alienante e acquirente, soprattutto se accompagnato da elementi economici incompatibili con la capacità di acquisto del cessionario, è un indizio rilevante della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32922/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32924/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32925/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32926/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32927/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32928/2022 del 09/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →