Cassazione Civile, Ordinanza n. 04251/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., rilevando che la ricorrente non aveva depositato, entro il termine prescritto, la copia autentica della sentenza della Corte d'appello impugnata. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'azienda sanitaria e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una infermiera dipendente di categoria D ha agito in giudizio contro l'azienda sanitaria di appartenenza deducendo di avere svolto, per il tempo necessario a indossare e togliere la divisa di servizio, un surplus quotidiano di circa 15/20 minuti non compreso nell'orario ordinario di 36 ore settimanali. Ha chiesto il pagamento del corrispettivo di tale tempo per il periodo da marzo 2016 ad aprile 2021, per un importo complessivo di euro 4.764,82. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione accogliendo l'appello dell'azienda sanitaria. In cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata, non risultando la decisione allegata agli atti depositati telematicamente né prodotta dalla controricorrente, e non essendo stato allegato un disguido informatico tempestivamente dedotto e provato.
Norme richiamate
il deposito del ricorso per cassazione e della copia autentica della decisione impugnata entro il termine di legge è richiesto a pena di improcedibilità; l'omesso deposito può essere sanato solo se la sentenza risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte resistente.
art. 9, L. 21 gennaio 1994, n. 53
in caso di notifica a mezzo PEC, deve essere prodotta anche l'attestazione di conformità del messaggio ricevuto, della relata di notifica e del provvedimento impugnato allegati al messaggio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito, entro il termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata costituisce onere processuale la cui omissione determina improcedibilità del ricorso, salvo che la decisione sia comunque disponibile nel fascicolo per produzione della parte resistente.
- L'eventuale deposito telematico incompleto o non conforme non può essere superato in assenza di una specifica e tempestiva deduzione di disguidi informatici, che devono essere allegati e provati.
- La funzione del requisito di deposito non è meramente formalistica, ma è finalizzata a consentire il controllo della decisione impugnata senza sacrificare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la soccombenza determina la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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