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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21652/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Ufficio, dello sgravio di una cartella esattoriale emessa per l'annualità d'imposta 1999, collegata a un processo verbale di constatazione relativo a omessa dichiarazione di redditi. La contribuente aveva sostenuto di avere già definito la posizione mediante la procedura prevista dall'art. 15 della l. n. 289/2002, inserendo i redditi rettificati nel Modello Unico 2000 e versando quanto dovuto, con conseguente duplicazione dell'imposta pretesa. In primo grado il ricorso era stato accolto, e in appello la decisione era stata confermata ritenendo che il diniego di sgravio non avesse considerato la definizione già intervenuta e che gli ulteriori motivi dell'Ufficio fossero nuovi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella originaria non era stata impugnata ed era divenuta definitiva, sicché l'impugnazione del diniego di sgravio serviva solo ad aggirare i termini per contestare l'atto impositivo; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 9-bis e 15 della l. n. 289/2002 e dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, contestando che la definizione ex art. 15 fosse applicabile a un mero rilievo di omessa dichiarazione e non, piuttosto, alla diversa disciplina di cui all'art. 9-bis. La contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che il diniego di sgravio è impugnabile solo per vizi propri quando il contribuente non miri a rimettere in discussione l'atto impositivo già divenuto definitivo. Nel caso concreto, la dedotta duplicazione di imposta e l'assunta estinzione del debito erano questioni già insorte con la notifica della cartella originaria, che costituiva l'atto effettivamente lesivo; il diniego di sgravio non aggiungeva nuovi effetti impugnabili. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della vicenda; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente, quale parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte ricorrente lo invoca per sostenere che l'impugnazione del diniego di sgravio non può essere usata per aggirare la definitività dell'atto impositivo presupposto.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all'art. 21 quale norma del rito tributario che disciplina termini e modalità di impugnazione dell'atto impositivo.

  • art. 15, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto, ritenendo che la definizione invocata dalla contribuente non riguardasse la fattispecie in esame così come prospettata dall'Ufficio.

  • art. 9-bis L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Indicato dall'Agenzia come possibile disciplina definitoria alternativa, diversa da quella dell'art. 15, per fattispecie come quella discussa.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente nel contestare la ricostruzione della fattispecie tributaria e della procedura di liquidazione automatizzata.

  • art. 19 cod. proc. trib.

    Interpretato nel senso che l'ampliamento degli atti impugnabili è ammissibile solo per atti dotati di autonoma lesività; il diniego di sgravio è impugnabile solo se contiene vizi propri e non se serve a rimettere in discussione un atto presupposto ormai definitivo.

  • artt. 24, 53 e 97 Cost.

    Richiamati dalla Corte per giustificare un'interpretazione non restrittiva dell'art. 19 cod. proc. trib., bilanciata però con l'interesse pubblico alla corretta esazione e alla stabilità dei rapporti giuridici.

Massime di principio

  • L'impugnazione del diniego di sgravio è ammissibile solo quando il contribuente deduca vizi propri del provvedimento di diniego; se, invece, la doglianza investe l'illegittimità dell'atto impositivo già definitivo, il ricorso è inammissibile perché elude i termini per l'impugnazione dell'atto presupposto.
  • L'atto successivo non è autonomamente impugnabile quando la lesione del contribuente si è già integralmente verificata con l'atto precedente: in tale ipotesi manca una nuova lesività idonea a fondare un separato interesse ad agire.
  • L'estensione degli atti impugnabili nel processo tributario deve essere letta in modo non restrittivo, in coerenza con le garanzie costituzionali di tutela giurisdizionale e buon andamento, ma senza sacrificare la stabilità dei rapporti giuridici e l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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