Cassazione Penale, Sentenza n. 36963/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena che, per il reato indicato in art. 589-bis c.p., ha inflitto la sospensione della patente per tre anni. Il motivo dedotto è unico: violazione di legge e vizio della motivazione nella dosimetria della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente). Si censura il giudice del merito per aver giustificato il discostamento dal minimo edittale facendo riferimento alla condotta di guida stessa (elemento costitutivo del reato) senza applicare correttamente i criteri indicati dall'art. 218, comma 2, codice della strada (ossia i parametri di gravità della violazione e pericolo per la circolazione).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Pur riconoscendo che il ricorso per cassazione è astrattamente ammissibile in materia di motivazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoria, la Corte rileva che nel caso concreto il giudice di merito ha fornito una motivazione, seppur stringata, adeguata a giustificare l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della sospensione della patente, richiamando la gravità della condotta e l'alta pericolosità della svolta a sinistra effettuata con invasione della corsia opposta. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato nell'atto (tipologia e profili aggravanti/rilievi indicati dalla contestazione); qui è la fattispecie principale per cui è stata applicata la pena e la sanzione accessoria.
Disciplina la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; il giudice ha disposto la sospensione per tre anni avvalendosi di questa norma.
Individua i criteri di dosimetria per le sanzioni accessorie (in particolare gravità della violazione e pericolo per l'ulteriore circolazione). La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fatto riferimento a tali parametri per giustificare il discostamento dal minimo.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione anche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, comprensivo della durata della sanzione amministrativa accessoria; la Corte riconosce l'astratta ammissibilità del ricorso sulla base di questa norma.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limite generale all'impugnazione in cassazione per applicazione della pena su richiesta, ma la Corte precisa che non ostacola l'ammissione del ricorso relativo a sanzioni amministrative accessorie in quanto autonomhe rispetto a pena e misure di sicurezza.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
Novella normativa citata che ha inciso sull'ammissibilità dei ricorsi in cassazione in relazione alle applicazioni della pena su richiesta, prodromica alla valutazione di ammissibilità operata dalla Corte.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di motivi per esonero dal pagamento delle spese in caso di inammissibilità: qui la Corte non ha ravvisato ragioni di esonero e ha quindi confermato la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è astrattamente ammissibile anche quando impugna la durata di una sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- Il giudice deve motivare la misura della sanzione accessoria solo quando si discosta dal minimo edittale; se la misura coincide col minimo, si allontana di poco o è molto più vicina al minimo che al massimo, può essere sufficiente una motivazione implicita o stringata.
- Quando il giudice fornisce (anche se in modo sintetico) un richiamo ai criteri di cui all'art. 218 c.d.s. (gravità della violazione e pericolo per la circolazione) e descrive le modalità concretamente pericolose della condotta, la motivazione è in genere ritenuta congrua a sostenere la dosimetria della sanzione.
- Se la motivazione è del tutto generica e non descrive le modalità della condotta o non ricava dai fatti i parametri di gravità e pericolosità, la Cassazione può annullare la determinazione della sanzione accessoria; ma valutazioni discrezionali ben ancorate ai parametri legali sono difficilmente censurabili.
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non presenti nel caso esaminato.
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