Cassazione Civile, Ordinanza n. 37177/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso per IRPEF, IRAP e IVA a seguito della ricostruzione del reddito d'impresa anche mediante l'esame delle movimentazioni di conti correnti bancari a lui riconducibili. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per asserito difetto di specificità dei motivi, pronunciando tuttavia anche su alcune censure nel merito. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo e il terzo motivo, la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto inammissibili motivi di appello che invece erano specifici, perché contestavano il difetto di documentazione rilevato dal primo giudice e denunciavano l'omessa pronuncia della CTP. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo di avere assolto l'onere probatorio sulle movimentazioni bancarie; con il quarto ha censurato la statuizione sulle spese per violazione dell'art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha accolto il primo e il terzo motivo perché la CTR aveva applicato in modo troppo rigoroso il requisito di specificità dell'appello tributario, ha rigettato il secondo motivo per difetto di interesse poiché la CTR, dichiarando inammissibile l'appello, si era spogliata della potestas iudicandi sul merito, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche quando dall'atto, letto nel suo complesso, risulti in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado; la sanzione di inammissibilità va interpretata restrittivamente.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel caso concreto il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, perché la sentenza impugnata aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello e quindi non aveva deciso nel merito.
La censura sulle spese è stata assorbita dalla cassazione con rinvio, che travolge anche la statuizione sulle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per la dedotta violazione di legge in tema di spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e non è soggetto a un formalismo eccessivo: l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi va dichiarata solo quando dall'atto non emerga, neppure implicitamente ma in modo inequivoco, la critica alla decisione di primo grado.
- La riproposizione in appello delle ragioni già poste a base del ricorso introduttivo può essere sufficiente a integrare l'onere di specificità, se letta nel contesto complessivo dell'atto di gravame e in contrapposizione alle motivazioni della sentenza di primo grado.
- Quando il giudice dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione e quindi si spoglia della potestas iudicandi sul merito, le eventuali argomentazioni di merito svolte nella sentenza hanno natura meramente ad abundantiam: la parte soccombente non ha interesse a censurarle separatamente.
- In presenza di accoglimento del ricorso e cassazione con rinvio, la statuizione sulle spese del giudizio di merito resta travolta e deve essere rivalutata dal giudice di rinvio.
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