Cassazione Civile, Ordinanza n. 25387/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di insinuazione al passivo, in prededuzione, del compenso per prestazioni professionali rese da una società di consulenza contabile in favore di una società poi fallita, prestazioni svolte in funzione della predisposizione di una domanda di concordato preventivo, prima nella fase "in bianco" e poi nella successiva fase concordataria. Il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, in chirografo, ritenendo inefficace la pattuizione del compenso perché sproporzionata rispetto al valore delle prestazioni e quindi revocabile ex art. 67, comma 1, n. 1, l.fall.; aveva poi determinato il compenso in via equitativa sulla base dei parametri del d.m. n. 140/2012 e negato la prededuzione per mancanza di funzionalità delle prestazioni rispetto alla procedura concorsuale. La ricorrente ha impugnato il decreto con quattro motivi: 1) sosteneva che il contratto professionale, essendo relativo a servizi strumentali all’accesso al concordato preventivo, fosse sottratto a revocatoria per effetto dell’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall.; 2) contestava la determinazione equitativa del compenso con richiamo al d.m. 140/2012, affermando che, caduta la pattuizione, non si poteva applicare quella disciplina; 3) censurava il diniego di prededuzione, sostenendo che il credito era funzionale alla procedura e che il tribunale aveva fatto un giudizio ex post invece che ex ante; 4) contestava la compensazione totale delle spese di lite, poiché era stata comunque accolta una parte, sia pure minima, della domanda.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo chiarendo che l’esenzione revocatoria dell’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. riguarda i soli pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per servizi strumentali all’accesso al concordato, non anche il contratto di prestazione d’opera professionale, che resta soggetto alla regola generale dell’art. 67, comma 1, n. 1, l.fall. se il corrispettivo pattuito supera di oltre un quarto il valore della prestazione; in tal caso, il compenso non può essere fondato sulle pattuizioni inefficaci, ma va liquidato dal giudice secondo l’art. 2233 c.c. e i parametri professionali applicabili ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ribadendo che la prededuzione richiede una valutazione ex ante di funzionalità concreta delle prestazioni alla procedura concorsuale e alla conservazione dei valori aziendali, requisito che nel caso concreto non risultava integrato dalle attività stragiudiziali dedotte. Ha respinto anche il quarto motivo, affermando che la compensazione totale delle spese è consentita, in assenza di reciproca soccombenza, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, e che il richiamo del tribunale al carattere molto limitato dell’accoglimento integra una motivazione sufficiente non specificamente censurata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 1, l.fall.
La revocatoria fallimentare colpisce il contratto di prestazione d’opera professionale se il corrispettivo pattuito supera di oltre un quarto il valore delle prestazioni promesse o ottenute dall’imprenditore poi fallito.
art. 67, comma 3, lett. g), l.fall.
L’esenzione riguarda i soli pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per servizi strumentali all’accesso alle procedure di concordato preventivo; non comprende il contratto che li fonda.
Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento dopo una domanda di concordato, i termini della revocatoria decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, anche se proposta con riserva.
In caso di revoca del titolo negoziale, il professionista ha diritto al compenso solo per la prestazione effettivamente svolta e tale credito va ammesso secondo la disciplina concorsuale applicabile.
La prededuzione richiede che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale, con valutazione ex ante e concreta funzionalità alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali.
Quando il compenso non sia efficacemente pattuito opponibile alla massa, il giudice lo determina secondo l’opera svolta e la sua importanza, avendo riguardo alle tariffe professionali applicabili.
È usato come parametro equitativo di riferimento per la liquidazione del compenso del commercialista/esperto contabile che assista il debitore in periodo preconcorsuale e nella procedura di concordato, con riferimento al totale delle passività e alle percentuali della Tabella C.
I parametri si applicano in difetto di accordo sul compenso e la determinazione concreta resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice entro i limiti tabellari.
La compensazione delle spese è legittima in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, oltre che nei casi di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura sulla compensazione delle spese richiede specifica contestazione della motivazione posta a base della decisione.
È richiamato in relazione al controllo della motivazione sulle spese nel procedimento di opposizione allo stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro del contributo unificato cui è commisurato l’ulteriore importo in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- L’esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista per i pagamenti di servizi strumentali all’accesso al concordato non si estende automaticamente al contratto professionale che li disciplina: il contratto resta revocabile se il corrispettivo pattuito è sproporzionato oltre la soglia legale.
- Quando la pattuizione del compenso professionale è colpita da revocatoria o comunque non è opponibile alla massa, il credito va liquidato dal giudice secondo l’art. 2233 c.c., con riferimento all’opera effettivamente svolta e ai parametri tariffari applicabili ratione temporis.
- La prededuzione dei crediti professionali nel concorso richiede una verifica ex ante della loro concreta funzionalità alla procedura e alla conservazione o incremento dei valori aziendali; non basta un generico collegamento con le trattative o con la predisposizione della domanda.
- Ai fini della compensazione delle spese, l’accoglimento solo minimale della domanda può giustificare la compensazione totale o parziale se il giudice ravvisa gravi ed eccezionali ragioni, purché la motivazione non sia specificamente censurata.
- In cassazione non è sindacabile la liquidazione del compenso professionale che sia stata effettuata dal giudice di merito entro i limiti dei parametri applicabili e con motivazione non apparente o illogica.
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