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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00144/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento in estensione di alcune persone fisiche ritenute soci di fatto di una cd. "supersocietà di fatto" insieme a due società già fallite. La Corte d'appello aveva revocato il fallimento in estensione di due reclamanti, ritenendo insufficienti gli indici valorizzati dal tribunale per provare l'esistenza di una autonoma entità imprenditoriale occulta e rilevando, inoltre, che non era stato accertato lo stato di insolvenza della società di fatto. Il fallimento ha ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi relativi all'affectio societatis, al fondo comune, all'esercizio unitario dell'impresa, alle reciproche garanzie, ai trasferimenti di asset e alle movimentazioni finanziarie; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 147, comma 5, l.fall. per avere la Corte territoriale escluso il fallimento in estensione nonostante l'accertamento della società di fatto e senza valorizzare la disciplina sui soci di fatto. Un ulteriore ricorso incidentale di uno dei soggetti coinvolti deduceva violazione delle norme sul contraddittorio, decadenza dell'azione ex art. 147 l.fall. e insussistenza dei presupposti per l'estensione del fallimento, sostenendo che, una volta esclusa la supersocietà di fatto e l'insolvenza, il fallimento non poteva comunque essere esteso anche a lui.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del fallimento; ha ritenuto inefficace il ricorso incidentale condizionato dei due reclamanti; ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale del terzo soggetto coinvolto, assorbendo gli altri, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito, ha revocato anche nei suoi confronti la dichiarazione di fallimento per ripercussione. Ha inoltre regolato le spese: condanna del fallimento verso i due reclamanti, compensazione integrale tra il terzo soggetto e le altre parti, e ha escluso la responsabilità del curatore ai fini delle spese. La Corte ribadisce che per dichiarare il fallimento per ripercussione dei soci di una società di fatto occorre l'accertamento sia dell'esistenza della società occulta sia della sua autonoma insolvenza; accertamento che nel caso concreto mancava, sicché la revoca del fallimento doveva estendersi anche al terzo ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale norma sul sindacato di legittimità per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 147 l.fall.

    Per il fallimento in estensione dei soci di fatto occorre l'accertamento della società di fatto e della sua insolvenza; il fallimento non può fondarsi su un accertamento meramente incidentale o virtuale.

  • art. 5 l.fall.

    L'insolvenza richiesta per la società di fatto deve essere autonoma e propria, senza automatica traslazione da quella del socio o della società già fallita.

  • art. 15 l.fall.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione del termine a comparire e del contraddittorio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione può decidere nel merito solo se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 366 d.lgs. n. 14/2019

    Richiamato per la disciplina, sostitutiva dell'art. 147 T.U. spese di giustizia, sull'accertamento della imputabilità dell'apertura della procedura quando la liquidazione giudiziale venga revocata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi all'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Il fallimento in estensione dei soci di una società di fatto presuppone, oltre alla prova dell'esistenza dell'entità societaria occulta, anche l'accertamento di una sua autonoma insolvenza; non è sufficiente un mero collegamento di fatto tra soggetti e imprese.
  • L'insolvenza della società di fatto non può essere desunta automaticamente dall'insolvenza del soggetto già fallito o di alcuni soci: tale dato può al più costituire un indizio, ma non sostituisce la prova del presupposto oggettivo richiesto dalla legge.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre per difetto di interesse.
  • Se la Corte di cassazione accoglie un motivo che esclude i presupposti del fallimento in estensione, può cassare la sentenza e decidere nel merito, revocando il fallimento, purché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando si risolva in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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