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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09639/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore servizi)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal gestore del servizio idrico per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per fornitura idrica, fognatura e depurazione. L’utente contestava la debenza dell’importo, il preteso difetto di forma scritta del contratto di somministrazione, l’eccessiva e ingiustificata quantificazione dei consumi fatturati e la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e dell’appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. Sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente escluso ogni responsabilità del gestore, affermando invece un preteso dovere dell’utente di controllare i consumi e fare letture periodiche del contatore, nonostante per quattro anni le fatture riportassero la dicitura "acconto" e "salvo conguaglio". Secondo la ricorrente, nei contratti di somministrazione graverebbe sul gestore l’obbligo di segnalare i consumi anomali, a prescindere dall’onere dell’utente di verificare il corretto funzionamento dell’impianto e di effettuare l’autolettura, richiamando un precedente della Cassazione ritenuto conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, fosse in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Inoltre ha rilevato carenze di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la parte non aveva indicato in modo adeguato quali affermazioni della sentenza impugnata fossero in contrasto con le norme invocate, né aveva trascritto o localizzato gli atti e documenti sui quali fondava la doglianza. La Corte ha anche osservato che il precedente invocato non era pertinente, poiché relativo a una diversa fattispecie in cui il gestore aveva tardivamente comunicato consumi anomali già rilevati. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato come parametro di diligenza nell’esecuzione del rapporto di somministrazione; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché il motivo è inammissibile e mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento fattuale.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato quale fondamento dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto; la censura è dichiarata inammissibile perché non veicolata in modo rituale e sostanzialmente diretta alla rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta specificamente, indicando le affermazioni della sentenza impugnata ritenute in contrasto con le norme; non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente delle ragioni di censura; la mancanza di specificità e la mancata indicazione/trascrizione degli atti rilevanti determinano inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Citatato in relazione all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge richiede l’indicazione specifica delle proposizioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate e con l’interpretazione giurisprudenziale, non essendo sufficiente una censura assertiva o generica.
  • Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: l’apprezzamento delle fonti di prova, la selezione degli elementi ritenuti decisivi e la loro attendibilità spettano al giudice di merito, se la motivazione è logica e coerente.
  • Quando il ricorrente fonda la censura su documenti o atti processuali, deve indicarne con precisione il contenuto e la loro collocazione nel fascicolo; in difetto, il motivo può essere qualificato come non motivo e dichiarato inammissibile.
  • Il richiamo a precedenti di legittimità è utile solo se il caso citato è realmente sovrapponibile nella fattispecie concreta; un precedente relativo a consumi anomali comunicati tardivamente non è automaticamente pertiniente in ogni lite sulla fatturazione del servizio idrico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSomministrazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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