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Ordinanza

Ordinanza n. 958/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Disposizione Dirigenziale n. 131 del 13/02/2026, attraverso cui l'ufficio preposto, nella persona della Dirigente p.t., su richiesta del Questore e del Prefetto di Napoli, ha dichiarato inefficace la Scia n. -OMISSIS- del 21.12.2022 relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di tipo B condotta dalla Società -OMISSIS-, bar con insegna -OMISSIS- con conseguente divieto di prosecuzione della suddetta attività ai sensi dell'art. 19, comma 4 DPR 24 luglio 1977 n. 616 (cfr. all. 1); 2) per quanto di ragione, della nota P.G-OMISSIS- del 11.02.2026 con la quale la Prefettura- Ufficio Territoriale di Napoli ha trasmesso all'Ufficio SUAP la richiesta del Questore di Napoli di revoca della SCIA relativa all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande -OMISSIS- evidenziando che la prosecuzione dell'attività costituiva rischio concreto ed attuale per la collettività; 3) del decreto n. 1/2026 del 10.01.2026 con il quale il Questore ha disposto la sospensione ad horas per giorni 30 dell'attività ex art. 100 TULPS (cfr. all. 2); 4) del provvedimento di rigetto- emesso dalla Prefettura- Ufficio territoriale di Napoli con n. prot. 0027250 del 22.01.2026- del ricorso gerarchico al Prefetto proposto dal sig. Di Napoli avverso il provvedimento di sospensione ex art. 100 TULPS (cfr. all. 3); 5) dell'ordinanza n. 21 del 15 gennaio 2026 con la quale l'Ufficio SUAP aveva disposto l'immediata cessazione dell'attività abusiva di pubblico spettacolo e l'uso non autorizzato del piano interrato (cfr. all. 4); 6) della comunicazione di revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 241/90 del Nulla Osta impatto acustico rilasciato con nota PG.-OMISSIS-del 09.10.2023 per l'attività di somministrazione con musica riprodotta denominata -OMISSIS-emessa dal Comune di Napoli - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio (cfr. all. 5); 7) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti;

Giustizia amministrativa202601584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: declaratoria di inefficacia della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui la sospensione dell'attività ex art. 100 TULPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale comunale che aveva dichiarato inefficace la SCIA relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vietato la prosecuzione dell'attività. Sono stati inoltre contestati la richiesta prefettizia di revoca della SCIA, il provvedimento del Questore di sospensione per trenta giorni dell'attività ai sensi dell'art. 100 TULPS, il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro tale sospensione, l'ordinanza comunale di cessazione dell'attività abusiva di pubblico spettacolo e di uso non autorizzato del piano interrato, nonché la comunicazione di revoca del nulla osta di impatto acustico. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente; nella fase cautelare il TAR ha valutato la possibile sproporzione o manifesta irragionevolezza dell'esercizio del potere discrezionale da parte del Questore e del Prefetto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto, a una valutazione sommaria, che il Questore e il Prefetto abbiano esercitato il potere discrezionale senza profili di sproporzione o manifesta irragionevolezza. La sospensione dell'attività ex art. 100 TULPS è stata ritenuta giustificata dalla gravità delle violazioni commesse dalla società in occasione dell'evento del 24 dicembre 2025. La declaratoria comunale di inefficacia della SCIA è stata ritenuta sorretta dalla richiesta del Prefetto, il quale aveva ravvisato una situazione di potenziale rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica derivante dalle modalità complessive di gestione del locale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977. Quanto alla revoca del nulla osta di impatto acustico, il TAR ha escluso la sussistenza di una materia cautelare perché il nulla osta non era più necessario in conseguenza della chiusura del locale. Analoga valutazione è stata svolta per l'ordine di cessazione dell'attività abusiva di pubblico spettacolo, che la stessa ricorrente aveva dichiarato di non svolgere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata perché il TAR ha ritenuto insussistenti i relativi presupposti.

  • art. 100 TULPS

    La sospensione dell'attività è stata ritenuta giustificata dalla gravità delle violazioni commesse in occasione dell'evento del 24 dicembre 2025.

  • art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977

    La disposizione è stata richiamata quale base per la declaratoria di inefficacia della SCIA in presenza di una situazione di potenziale rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È stata richiamata quale base della revoca del nulla osta di impatto acustico; sul punto il TAR ha rilevato che il nulla osta non era più necessario per la chiusura del locale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, unitamente agli artt. 5 e 6 del GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'esercizio dei poteri discrezionali attribuiti alle autorità di pubblica sicurezza non può essere sospeso in assenza di elementi che evidenzino una sproporzione o una manifesta irragionevolezza della misura adottata.
  • La sospensione dell'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 100 TULPS può risultare giustificata dalla gravità delle violazioni commesse dal gestore in occasione di un evento svoltosi nel locale.
  • La declaratoria di inefficacia della SCIA relativa a un'attività di somministrazione può essere ritenuta cautelarmente legittima quando sia collegata alla valutazione prefettizia di un potenziale rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica derivante dalle modalità complessive di gestione dell'esercizio.
  • Non sussiste una concreta utilità cautelare rispetto alla revoca di un titolo o nulla osta non più necessario a causa della chiusura dell'attività cui si riferiva.
  • L'interesse cautelare all'annullamento di un ordine di cessazione di un'attività abusiva può risultare insussistente quando il ricorrente stesso neghi di svolgere l'attività oggetto dell'ordine.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOrdine e sicurezza pubblica
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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