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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08671/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mutuante)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione familiare, con clausola che richiamava una polizza infortuni a garanzia del finanziamento. Dopo il decesso del mutuatario assicurato, gli eredi sostenevano che la mutuante avrebbe dovuto attivare la copertura assicurativa, evitare l'esecuzione immobiliare e ricalcolare il piano di ammortamento, mentre l'assicuratrice avrebbe dovuto pagare quanto residuava del mutuo e restituire agli eredi le somme già versate dal de cuius. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di norme sull'interpretazione contrattuale, sulla buona fede, sulla correttezza e sulla responsabilità precontrattuale, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che mutuo e assicurazione dovessero essere interpretati unitariamente e che, per effetto della polizza, non vi fosse inadempimento dei mutuatari e non fosse legittima l'azione esecutiva; hanno inoltre dedotto che l'azione diretta contro l'assicuratore sarebbe stata ammessa dagli artt. 1919 e 1920 c.c. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto solo un diritto degli attori nei confronti della mutuante subentrata, quantificando la tutela in misura proporzionale al credito effettivamente soddisfatto in sede esecutiva, ed aveva escluso ogni azione diretta verso l'assicuratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava in modo promiscuo vizi di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito e dell'interpretazione delle clausole contrattuali; ha ribadito che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente, qui non riscontrate. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché formulato anch'esso in modo promiscuo, volto a contestare l'apprezzamento di merito sulla mancanza di azione diretta contro l'assicuratore e sulla distinzione tra assicurazione sulla vita e polizza infortuni, oltre a non censurare specificamente la ratio del primo giudice relativa alla scadenza della polizza e alla mancata prova della sua prosecuzione. Conseguentemente, ha confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la doglianza che lo invocava è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa lettura del contratto.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato in relazione alla diligenza professionale della mutuante, senza che ciò conducesse a un diverso esito del giudizio di legittimità.

  • art. 1337 c.c.

    invocato per sostenere una responsabilità precontrattuale o una doverosa rinegoziazione, ma la censura è stata respinta come inammissibile.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede; la Corte ha ribadito che la censura non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle clausole.

  • art. 1369 c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dai ricorrenti, senza che fosse specificamente dimostrata una loro violazione concreta.

  • art. 1370 c.c.

    richiamato per l'interpretazione contro l'autore della clausola; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava solo a sostituire una diversa interpretazione di merito.

  • art. 1371 c.c.

    richiamato come regola finale di interpretazione, ma senza specifica dimostrazione della sua violazione.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per sostenere un obbligo di esecuzione secondo buona fede, ma la Corte non ha ravvisato errori di diritto nella decisione impugnata.

  • art. 1919 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il consenso dell'assicurato rendesse operante la tutela assicurativa; la Corte ha rilevato che la disposizione disciplina una fattispecie diversa da quella di cui all'art. 1920 c.c.

  • art. 1920 c.c.

    richiamato per affermare l'esistenza di un'azione diretta verso l'assicuratore; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, la polizza attribuisse tale azione agli eredi nei confronti dell'assicuratore.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione all'apprezzamento delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo sufficiente e comprensibile la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ha censurato la mescolanza di censure eterogenee e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto e sulla motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato quale requisito di specificità del ricorso, soprattutto in relazione al vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato anch'esso sul requisito di specificità e di produzione degli atti rilevanti per il vizio denunciato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in cassazione nel rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo doglianze eterogenee di violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione: il motivo deve essere specifico, chiaramente scomponibile e riconducibile a una singola censura autosufficiente.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente, non per la semplice proposizione di una lettura alternativa ritenuta più convincente dalla parte.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, e del modo in cui sia stato discusso nel processo; non è ammissibile estendere tale vizio a mere questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a escludere la nullità.
  • Nei contratti di assicurazione collegati a un finanziamento occorre distinguere con precisione il contenuto della garanzia, la titolarità del beneficio e l'eventuale spettanza di azioni dirette verso l'assicuratore, senza sovrapporre automaticamente le regole di diversi tipi contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieMutuoRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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