Sentenza del 30/03/2023 n. 8999 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento relativa alla TARI 2016 contestando la corretta applicazione della voce tariffaria. Denuncia di nullità della sentenza impugnata per avere il giudice d'appello erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendolo diretto all'estratto di ruolo (mentre il ricorso era diretto alla cartella di pagamento). Contestazione anche di violazione di norme sul rito tributario (D.Lgs. 546/1992, artt. 19 e 21) in relazione all'ammissibilità e tempestività del ricorso. Inoltre la resistente eccepiva il giudicato esterno formato con decisione relativa ad altra annualità, per ottenere l'esclusione della domanda.
La decisione
La Corte ha accolto i due motivi di ricorso relativi alla errata interpretazione dell'oggetto del giudizio e alla dichiarata inammissibilità: ha ritenuto che il ricorso fosse effettivamente diretto alla cartella di pagamento notificata il 24/10/2016 e tempestivamente proposto (atto notificato 23/27 dicembre 2016). Ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura riguarda la violazione del principio secondo cui il giudice deve decidere secondo le domande delle parti: la corte rileva che il giudice d'appello ha deciso extra petita interpretando erroneamente la domanda come diretta all'estratto di ruolo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento dell'impugnazione per nullità della motivazione e decisione extra petita: la corte ha ritenuto fondato il motivo che denunciava violazione di legge e giudizio non conforme alle domande.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato nel primo motivo come norma del rito tributario rilevante per la legittimità della decisione; la corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia errato nell'ammissibilità del ricorso in violazione delle regole processuali tributarie.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. d)
Norma che elenca gli atti impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria; la Corte ha valutato che la cartella di pagamento costituisce atto impugnabile e che l'errata qualificazione dell'atto (estratto di ruolo) ha portato a un'indebita dichiarazione di inammissibilità.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 1
Norma sui termini di proposizione del ricorso: la Corte ha confermato la tempestività del ricorso notificato tra il 23 e il 27 dicembre 2016 rispetto alla notifica della cartella del 24 ottobre 2016.
L. n. 147/2013, art. 1, commi 651 e 682
Attribuisce al comune la determinazione dei criteri tariffari e della classificazione delle categorie di attività; la Corte richiama che la regolazione tariffaria comunale ha rilevanza nella determinazione del presupposto impositivo TARI.
D.P.R. n. 158/1999, artt. 2, 3, 4, 6 e allegati
Stabilisce criteri per la determinazione della tariffa: la tariffa deve coprire i costi del servizio, può essere articolata in relazione a zonizzazione e tipologia di attività e prevede modalità per la parte fissa e variabile (anche sistemi presuntivi in mancanza di misurazione). La Corte ne ricava che le tariffe e le classificazioni possono variare annualmente e dipendono da fattori tecnici e regolamentari.
Giurisprudenza di Cassazione citata
Cass., 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., 9 novembre 2018, n. 28675; Cass., 26 gennaio 2018, n. 1979; Cass., 16 giugno 2017, n. 15050
Principio secondo cui ogni deliberazione tariffaria è autonoma rispetto alle precedenti e la successione delle delibere non determina la permanenza immutabile dei presupposti d'imposta: una decisione su una annualità non crea automaticamente effetto preclusivo sulle annualità successive.
Massime di principio
- Un giudice non può dichiarare l'inammissibilità di un ricorso basandosi su una errata qualificazione dell'atto impugnato: se il ricorso impugna la cartella di pagamento, il giudice deve valutare l'ammissibilità rispetto alla cartella e non rispetto all'estratto di ruolo.
- La tempestività del ricorso tributario va valutata con riferimento all'atto effettivamente notificato (es. cartella); la notifica della cartella costituisce termine di riferimento per il decorso dei termini.
- La cartella di pagamento costituisce atto impugnabile autonomamente dinanzi alla giurisdizione tributaria quando contiene l'iscrizione a ruolo ed è l'atto impositivo ricevuto dal contribuente.
- Il giudicato formato su controversie riguardanti diverse annualità della TARI non ha necessariamente efficacia preclusiva su altre annualità: le deliberazioni tariffarie sono deliberate annualmente e possono essere autonome rispetto a quelle degli anni precedenti.
- La qualificazione tariffaria (categoria di attività e relativa tariffa) deve essere valutata concretamente in base alla documentazione sull'attività svolta, alla normativa regolamentare comunale e ai criteri del D.P.R. 158/1999 (zonizzazione, potenziale di produzione di rifiuti, sistemi di misura o criteri presuntivi).
- In presenza di errori di interpretazione dell'oggetto del giudizio da parte del giudice d'appello, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare per nuovo esame, compresa la valutazione delle spese processuali.
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