Sentenza del 30/03/2023 n. 8962 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Campania che aveva accolto il ricorso della contribuente contro cartella di pagamento TARI 2017. Il Comune deduceva violazione di norme sul regime dei rifiuti e sulla tariffazione (D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 507/1993), vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo (art. 2697 c.c.), sostenendo che i rifiuti indicati erano assimilabili per regolamento comunale e che, comunque, l'esclusione dal tributo poteva riguardare solo le superfici di esclusiva produzione dei rifiuti non urbani; infine rilevava l'esistenza di una quota residuale (quota fissa) dovuta a copertura di servizi generali comunali.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Comune in parte. Ha ritenuto inammissibili alcune censure attinenti a fatti meramente probatori e ha confermato l'accertamento di merito secondo cui la contribuente produceva imballaggi terziari qualificati come rifiuti speciali non assimilabili e li smaltiva autonomamente; tuttavia ha stabilito che l'esclusione riguarda la parte variabile della tariffa, mentre permane l'applicazione della quota fissa (copertura dei costi generali e dei servizi indivisibili). Poiché la sentenza impugnata non ha valutato correttamente tale profilo, la Corte ha cassato parzialmente la decisione e rinviato la causa alla CTR Campania in diversa composizione per il riesame anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006, art. 198, comma 2, lett. g)
Norme sulla classificazione e gestione dei rifiuti; la Corte ricorda il regime speciale degli imballaggi e la possibilità che determinati imballaggi (es. terziari) siano esclusi dal circuito della raccolta comunale e quindi non assoggettati al regime di privativa comunale.
D.Lgs. 22/1997 (richiamato) e D.Lgs. 152/2006, artt. 216-bis e ss.
Giurisprudenza e normativa richiamate a conferma del principio che i rifiuti da imballaggio seguono un regime speciale di gestione a carico dei produttori/utilizzatori, con divieto di immissione nel normale circuito dei rifiuti urbani per gli imballaggi terziari.
D.Lgs. 507/1993, art. 62, comma 3
Normativa rilevante in materia di tributi comunali sui rifiuti richiamata dal ricorso; contestazioni circa applicazione della tariffa in relazione alla tipologia di rifiuti prodotti sono valutate alla luce del regime speciale degli imballaggi.
art. 2697 c.c.
Regola sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che la contribuente avesse assolto il proprio onere probatorio dimostrando produzione e smaltimento autonomo di rifiuti speciali, per cui il giudice del merito non ha errato nell'attribuzione della prova.
L. 147/2013, art. 1, comma 651 e D.P.R. 158/1999 (art. 3, art. 6 comma 2, art. 7 comma 2)
Queste norme regolano la composizione della tariffa in quota fissa e quota variabile: la quota variabile è correlata alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti (e può essere ridotta in presenza di rifiuti assimilati avviati a recupero), mentre la quota fissa copre costi generali/servizi indivisibili e resta dovuta anche quando la produzione effettiva di rifiuti urbani è esclusa.
Massime di principio
- Se un'azienda produce rifiuti da imballaggio classificati come rifiuti speciali non assimilabili (es. imballaggi terziari) e ne dimostra lo smaltimento autonomo, può ottenere esclusione dall'applicazione della parte variabile della TARI, ma non automaticamente dall'intera tariffa.
- La tariffa è articolata in quota variabile e quota fissa: l'esclusione dalla quota variabile richiede prova dell'effettiva gestione/recupero autonoma dei rifiuti; la quota fissa, che copre costi generali e servizi indivisibili, resta normalmente dovuta.
- Il contribuente ha l'onere di provare la natura dei rifiuti prodotti e il relativo smaltimento/recupero per ottenere esenzioni o riduzioni; tuttavia il giudice di merito valuta le prove offerte e la Cassazione non riesamina fatti nuovi non proposti in primo grado.
- L'assenza di un servizio comunale di raccolta per determinati rifiuti speciali non esclude di per sé l'applicazione della quota fissa della tariffa, perché quest'ultima è collegata a costi generali del servizio comunale, non alla singola raccolta differenziata.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è ammessa la proposizione di nuove questioni di fatto o di prova non svolte nei precedenti gradi; le doglianze devono essere circostanziate e pertinenti a vizi di diritto o a omissioni decisive già emerse nel processo.
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