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Sentenza

Sentenza del 30/03/2023 n. 8955 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento TARI per l'anno 2018. La contribuente deduceva che i rifiuti prodotti erano rifiuti speciali (imballaggi carta/cartone, vetro, materiali misti, fanghi) avviati a recupero e che il Comune non avrebbe istituito/attivato un servizio di raccolta in loco, quindi contestava l'imposizione; inoltre sosteneva di aver prodotto documentazione e chiesto la riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice di merito correttamente ha ritenuto i rifiuti in questione assimilati agli urbani secondo il regolamento comunale, che il presupposto impositivo della TARI è l'istituzione del servizio (non la materiale fruizione), e che la contribuente non ha fornito prova convincente della natura non assimilabile dei rifiuti né della tempestiva richiesta di riduzione tariffaria prevista dal regolamento (entro il 31 gennaio dell'anno successivo). Perciò il gravame del Comune è stato accolto in appello e la cassazione ha respinto il ricorso della contribuente, condannandola alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Regolamento comunale (art. 4 e art. 30 richiamati)

    "Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze: a) rifiuti di carta, cartone e similari; b) rifiuti di vetro; ... d) imballaggi secondari quali carta, cartone plastica, legno metallo, e simili purchè raccolti in forma differenziata"; e termine per la richiesta di riduzione: "entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento"

    Il regolamento comunale assimila specifiche categorie di rifiuti speciali agli urbani e prevede una procedura e termine per ottenere la riduzione della quota variabile della tariffa in proporzione ai rifiuti avviati a riciclo; l'omessa richiesta nei termini inibisce l'agevolazione.

  • Art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)

    Parametri di censura in cassazione: vizio di diritto (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito.

  • Artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai criteri probatori e all'apprezzamento delle prove in sede di merito; la Corte valuta che il giudice di merito ha svolto adeguata istruttoria e motivazione.

  • L. n. 147/2013, art. 1 (commi 642, 656, 657, 649, 651, 661 richiamati)

    Norme che hanno riformato la disciplina TARI; richiamate per i principi sull'assimilazione e sulle riduzioni tecniche della tariffa. La Corte distingue tra omessa istituzione del servizio e mancato svolgimento in una zona e rimarca che l'intervento della contribuente non aveva posto questioni specifiche sulle riduzioni tecniche.

  • D.Lgs. n. 507/1993 (artt. 58, 59, 62)

    Norme originarie in materia di tributi sui rifiuti richiamate a corredo delle questioni tributarie sul presupposto impositivo.

  • Art. 2697 c.c.

    Principio del processo civile relativo all'onere della prova: la contribuente doveva provare la natura non assimilabile dei rifiuti e l'eventuale mancata istituzione del servizio.

  • D.Lgs. n. 152/2006 (artt. 221, 226, 238)

    Norme ambientali sui rifiuti richiamate per la qualificazione e gestione dei rifiuti; utili per valutare se e come un rifiuto speciale possa essere avviato a recupero e assimilato.

  • D.Lgs. n. 22/1997

    Riferimento normativo storico in materia di rifiuti, invocato nella ricostruzione normativa sul trattamento dei rifiuti.

  • D.P.R. n. 158/1999 (art. 7, comma 2)

    Richiamato in relazione a obblighi/formalità nella gestione dei rifiuti (formulari, tracciabilità) cui la parte avrebbe dovuto attenersi per provare l'avvio a recupero.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1 quater)

    Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto che la parte soccombente potrebbe dover versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per la TARI il presupposto impositivo è l'istituzione del servizio pubblico (normativamente), non la materiale fruizione: la mancata adesione del produttore al servizio non esonera automaticamente dal tributo se i rifiuti sono assimilati agli urbani.
  • La qualificazione dei rifiuti come speciali non assimilabili agli urbani deve essere provata dal contribuente: è suo l'onere della prova sulla tipologia, quantità e gestione (formulari, fatture, contratti di avvio a recupero) e la prova deve essere depositata nel processo.
  • Le agevolazioni o riduzioni tariffarie previste dal regolamento comunale richiedono il rispetto delle procedure e dei termini previsti (es. richiesta entro il 31 gennaio dell'anno successivo); la mancata presentazione nei termini priva della riduzione anche se il riciclo è avvenuto.
  • In sede di cassazione l'apprezzamento di fatto del giudice di merito è tutelato: domande di legittimità che si limitano a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o dei parametri di diritto processuale sono in genere inammissibili o infondate.
  • Nel contestare l'istituzione/attivazione del servizio occorre precisare se si tratta di omessa istituzione su tutto il territorio (esonero generalizzato) oppure di mancato svolgimento in una zona circoscritta (diversa conseguenza giuridica e tutela diversa).
  • Se si ritiene che il giudice non abbia esaminato documenti rilevanti, la censura in cassazione deve dimostrare che si tratta di un fatto decisivo emergente dagli atti; altrimenti il rimedio corretto può essere la revocazione o altre impugnazioni ordinarie.

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