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Sentenza

Sentenza del 30/03/2023 n. 8952 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della CTR Emilia Romagna che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di prime cure che aveva accolto i ricorsi della cooperativa contro avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2008. La controversia verteva sul classamento catastale degli immobili (rurale vs non rurale), su atti DOCFA e sull'eventuale giudicato formatosi in precedente procedura (CTR Bologna n. 43/21/10). Il Comune denunciava vizi motivazionali e vari profili di illegittimità della pronuncia d'appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo per vizio motivazionale (motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile), ritenendo che la sentenza impugnata non rendesse percepibili le ragioni della decisione e contenesse affermazioni inconciliabili rispetto al dispositivo. Perciò la sentenza della CTR (n. 440/2018) è stata cassata e la causa rinviata alla Corte regionale tributaria dell'Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame; i residui motivi sono stati assorbiti; rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1 (numerosi nn. evocati)

    La riforma va interpretata in senso restrittivo: la Cassazione può sindacare la motivazione solo per anomalie costituzionalmente rilevanti (mancanza, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile).

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato dal ricorrente nella denuncia di nullità della motivazione; la Corte ha esaminato l'anomalia motivazionale indicata.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Norma richiamata in relazione ai vizi che possono comportare nullità della sentenza; la Corte ha valutato il vizio di motivazione alla stregua delle previsioni sul difetto o vizio della motivazione.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Riferimento costituzionale volto a sottolineare il requisito della motivazione idonea a garantire il diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto violato tale requisito per motivazione apparente.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di conflitto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha fatto proprio il rilievo sulla incongruenza motivazionale emersa dal testo della sentenza impugnata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in ordine alla valutazione della prova e alla decisione; la Corte ha però deciso la causa sulla base del vizio motivazionale testuale, assorbendo le questioni probatorie.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla correttezza dell'istruzione e della esposizione dei fatti nella sentenza di primo grado; la Corte ha valutato complessivamente la capacità della motivazione di rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • normativa catastale e tributaria richiamata in appello (es. D.L. n. 557/1993, D.Lgs. n. 504/1992, D.M. 26 luglio 2012, ecc.)

    Tali norme sono state menzionate dal ricorrente per contestare il classamento e le conseguenze fiscali; però la Corte di legittimità non ha deciso nel merito tali questioni, essendosi limitata ad accertare il vizio motivazionale della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se la sentenza d'appello presenta una motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile (cioè che non renda percepibili le ragioni della decisione), la Cassazione può annullarla per nullità e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • Per evitare la cassazione, il giudice d'appello deve esplicitare chiaramente i fatti e le questioni devolute al suo esame, motivando il rapporto tra risultanze probatorie, atti catastali (es. DOCFA) e conseguente qualificazione fiscale (rurale vs non rurale).
  • Quando tra le parti esistono precedenti pronunce (presunto giudicato), la decisione deve chiarire se e come il giudicato opera nella controversia corrente; un semplice richiamo generico può risultare insufficiente.
  • Il ricorrente in Cassazione deve far emergere il vizio direttamente dal testo della sentenza impugnata: vizi meramente dedotti ma non desumibili dal testo sono meno efficaci.
  • In materia tributaria e catastale, la documentazione tecnica e catastale va esaminata e argomentata espressamente; difetti di analisi o contraddizioni interne nella motivazione espongono la decisione al rischio di annullamento.

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