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Sentenza

Sentenza del 30/03/2023 n. 944 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

L'accertamento del maggior reddito imponibile basato su dichiarazioni rese dal contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto. La Corte ha rideterminato i maggiori ricavi per il 2009 in euro 3.771,20, sui quali dovranno essere calcolati interessi e sanzioni. Le spese di questo grado di giudizio sono compensate per parziale reciproca soccombenza.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contenzioso riguarda l'accertamento di maggiori ricavi per l'anno 2009 determinati in sede di verifica fiscale. La contribuente, nel verbale di constatazione, aveva dichiarato che le maggiori rimanenze erano frutto di sopravvalutazioni e gonfiamento delle merci e aveva chiesto di "spalmare" i maggiori ricavi dal 2009 al 2011. La CTP aveva annullato l'avviso ritenendo, tra l'altro, errata l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla contribuente. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che le dichiarazioni rese in sede di verifica costituiscono confessione stragiudiziale (ai sensi dell'art. 2735 c.c. e giurisprudenza di legittimità) e possono fondare l'accertamento. In contraddittorio la contribuente aveva indicato una percentuale di ricarico del 43% (l'Ufficio aveva aderito a tale percentuale, salvo la richiesta di imputare tutti i maggiori ricavi al 2011). La CTP invece aveva adottato una percentuale del 71%. La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo utilizzabili le dichiarazioni confessorie e la mancanza, da parte della contribuente, di prove alternative della cessione dei beni non trovati, e ha rideterminato i maggiori ricavi applicando il ricarico del 43%.

Norme richiamate

  • art. 2735 c.c.

    Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza o ai verificatori in sede di verifica integrano una confessione stragiudiziale: costituiscono prova diretta (non meramente indiziaria) del maggior imponibile e non necessitano di ulteriori riscontri per essere utilizzate nell'accertamento.

  • Giurisprudenza (Cass. sent. n. 592/21 e altre: nn. 12271/07; 22616/14)

    La giurisprudenza di legittimità conferma che le dichiarazioni rese durante le verifiche costituiscono confessione stragiudiziale e possono fondare l'accertamento fiscale senza l'obbligo della presenza del difensore; valgono come prova diretta del maggior imponibile accertato.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee del contribuente rese nel verbale di constatazione possono configurare confessione stragiudiziale: sono prova diretta e utilizzabile dall'Ufficio per rideterminare il reddito imponibile.
  • In assenza di prova alternativa (documentale o fattuale) a sostegno delle cessioni o delle rimanenze dichiarate, le ammissioni del contribuente rendono legittimo l'accertamento induttivo basato sulle stesse.
  • Accordi o adesioni emersi nel contraddittorio (es. concordare una diversa percentuale di ricarico) possono vincolare o indirizzare la rideterminazione degli importi; è importante formalizzare tali intese.
  • Per il contribuente è prudente non fornire risposte tecniche o ammissioni senza assistenza professionale: dichiarazioni rese durante la verifica possono precludere efficaci difese future.
  • In casi simili, il contribuente deve tempestivamente documentare vendite e movimentazioni per confutare l'accertamento e, se utile, cercare soluzioni conciliative formalizzate (accertamento con adesione o accordi scritti sul periodo di imputazione dei maggiori ricavi).

Testo integrale

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