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Sentenza

Sentenza del 30/03/2023 n. 8950 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originava dagli avvisi di accertamento per il recupero di IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, fondati sul disconoscimento della natura di ente non commerciale dell'associazione e quindi sulla perdita dei relativi benefici fiscali; in cassazione il contribuente deduceva sette motivi contro la sentenza di secondo grado che aveva confermato gli accertamenti

La decisione

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.L. n. 119/2018 perché la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata (depositando la relativa domanda e versando la prima rata) e non risulta che l'Amministrazione abbia notificato un provvedimento di diniego entro il termine previsto né che le parti abbiano chiesto la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.; inoltre è stata confermata la regola secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018

    La norma prevede l'estinzione del processo in caso di definizione agevolata, ove non intervenga diniego dell'Amministrazione entro il termine stabilito; in tale ipotesi il processo si estingue e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate

  • D.L. n. 98 del 2011

    condono (definizione) citato per l'anno 2004

    Nel caso specifico è stata riconosciuta la definizione (condono) per l'anno 2004, con conseguente estinzione della relativa contestazione in base alla normativa di settore

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    conversione D.L. n. 119/2018

    Conversione che ha confermato le disposizioni sul regime di definizione agevolata e i termini/processi di estinzione relativi

  • Codice di procedura civile

    Consente alle parti di chiedere la fissazione dell'udienza nonostante la definizione, ma nelle ipotesi in cui si voglia evitare l'estinzione del processo per consentire la trattazione; l'omissione di tale richiesta determina comunque l'estinzione del processo se ricorrono le condizioni della definizione

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata e versa le somme previste, il processo relativo alle partite così definite si estingue automaticamente se l'Amministrazione non notifica un provvedimento di diniego entro il termine previsto dalla norma
  • Per evitare l'estinzione del processo dopo la domanda di definizione, la parte interessata deve espressamente chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; in mancanza, il giudice dichiarerà l'estinzione
  • L'estinzione per definizione agevolata non decide le questioni di merito: estingue il processo ma non costituisce pronuncia sulla fondatezza degli accertamenti
  • Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (norma imperativa da considerare nella valutazione economica della definizione)
  • È essenziale conservare e depositare prova del perfezionamento della definizione (domanda e ricevute di pagamento) e vigilare sui termini entro i quali l'Amministrazione può eventualmente notificare il diniego

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