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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34568/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 26/05/2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente lamentava: mancata considerazione da parte del GIP e del riesame dell'interrogatorio reso dall'indagato dopo avviso ex art. 415-bis e delle investigazioni difensive ritenute favorevoli, con conseguente violazione degli artt. 291, 292, 294, 299 e altre norme del codice di procedura penale; omissione di verifica documentale e valutazione errata degli elementi che, secondo la difesa, avrebbero attenuato la gravità indiziaria (assenza di legami provati con esponenti mafiosi, modalità ordinarie di assunzione nella cooperativa, età e condotta di vita del ricorrente, rapporti commerciali legittimi con terzi, disponibilità a collaborare in singoli episodi). Si contestava inoltre che il Pubblico Ministero non avesse trasmesso al GIP e al riesame gli atti favorevoli sopravvenuti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale relativo all'onere del Pubblico Ministero di trasmettere automaticamente al giudice d'appello cautelare gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, qualificando tale obbligo come circoscritto alla fase di richiesta della misura cautelare e al riesame (normativamente previsto) e non estendibile all'appello cautelare. Ha inoltre rilevato che, comunque, il Tribunale del riesame aveva acquisito e valutato il verbale dell'interrogatorio e le indagini difensive e aveva correttamente ritenuto irrilevanti i nuovi elementi ai fini della revoca della misura. La motivazione del giudice del merito è stata giudicata logica e conforme ai principi di diritto, e la Corte di legittimità ha rifiutato di rientrare in una rivalutazione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e non è stata disposta immediata rimessione in libertà; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario come previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Delitto contestato all'indagato (associazione mafiosa). La norma è indicativa del tipo di reato grave che giustifica l'applicazione della misura cautelare; non è oggetto di interpretazione specifica sul piano processuale nella decisione.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che disciplina l'appello al Tribunale del riesame: la corte ricorda il quadro procedurale in cui si è svolta la decisione di merito.

  • art. 291, comma 1 c.p.p.

    Prevede l'onere del Pubblico Ministero di trasmettere al GIP gli elementi favorevoli comparsi dopo la richiesta di misura. La Corte ha interpretato tale obbligo come limitato alla fase applicativa della misura (e non estensibile all'appello cautelare).

  • art. 292, comma 2 ter c.p.p.

    Sanziona la nullità per la mancata valutazione di elementi favorevoli all'indagato: la Corte ha osservato che la nullità richiamata si riferisce specificamente all'originaria ordinanza applicativa della misura e non si estende automaticamente all'appello cautelare.

  • art. 309, comma 5 c.p.p.

    Riferimento alla trasmissione di atti al Tribunale del riesame; la Cassazione evidenzia che l'onere di produzione è previsto nelle fasi applicative e di riesame, secondo la disciplina vigente.

  • art. 294, comma 3 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali di riferimento; la decisione considera il complesso delle disposizioni che reggono la produzione e valutazione degli elementi favorevoli.

  • art. 299 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione agli obblighi probatori e di valutazione nel procedimento cautelare; la Corte ne ricava i limiti della possibilità di declarare nullità in sede di appello.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini e l'interrogatorio successivo. Il verbale dell'interrogatorio reso dopo tale avviso era al centro della disputa; la Corte rileva che, essendo l'atto nella disponibilità della difesa, quest'ultima avrebbe potuto produrlo in sede di appello cautelare.

  • artt. 192, 195, 273, 274, 275 c.p.p.

    Norme relative alla prova, alle modalità di assunzione delle dichiarazioni e agli atti difensivi; richiamate dalla difesa per contestare la valutazione delle nuove prove, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame le abbia correttamente esaminate e valutate.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non dispone la rimessione in libertà; norma eseguita dalla Corte.

Massime di principio

  • L'onere del Pubblico Ministero di trasmettere elementi favorevoli all'indagato è espressamente previsto per la fase di richiesta della misura cautelare e per il riesame; non è automaticamente estendibile all'appello cautelare. In appello cautelare la difesa deve attivarsi per produrre gli atti favorevoli in suo possesso.
  • Se atti favorevoli (es. verbali di interrogatorio dopo avviso ex art. 415-bis, investigazioni difensive) sono nella disponibilità della difesa, il criterio di vicinanza della prova implica che la difesa stessa li produca in sede di impugnazione; il PM non è sempre obbligato a trasmetterli nella fase di appello cautelare.
  • Il tribunale del riesame può comunque acquisire e valutare atti sopravvenuti quando ciò sia necessario per decidere l'appello; la mancata trasmissione automatica da parte del PM non impedisce al giudice di integrare il fascicolo.
  • In materia di misure cautelari la Cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione del giudice del merito: verifica la logicità e la correttezza giuridica della motivazione, ma non rientra nel sindacare la nuova ponderazione del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito.
  • La strategia difensiva che introduce nuovi elementi probatori richiede cura nella loro tempestiva produzione e documentazione; l'assenza di produzione in sede originaria può indebolire la tesi di nullità o di grave vizio procedurale in sede di appello.

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