Sentenza del 06/05/2016 n. 9159 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell'Abruzzo che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso IRAP per le annualità 1999, 2003 e 2004, ritenendo insussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione in ragione della limitata rilevanza dei beni strumentali e dell'apporto di collaboratori terzi. L'Amministrazione ha dedotto, da un lato, un vizio di motivazione per la mancata considerazione della documentazione relativa all'eventuale definizione agevolata prevista dalla L. n. 289/2002, art. 9, e per l'insufficiente motivazione sull'irrilevanza dei beni e dei collaboratori; dall'altro, la violazione di legge, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità del rimborso per le annualità eventualmente definite con condono e che l'autonoma organizzazione non richiede necessariamente una struttura capace di funzionare senza il titolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché l'Amministrazione non aveva indicato in modo specifico il contenuto della documentazione sul condono, né il momento e il contesto della sua produzione, come richiesto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Inoltre, la questione del condono, pur potendo essere rilevata d'ufficio, doveva risultare da un accertamento del giudice di merito o da una censura ammissibile e adeguatamente specifica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contestava una ratio decidendi non presente nella sentenza impugnata. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente sul rimborso IRAP per le annualità 1999, 2003 e 2004. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo.
Dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40/2006, il vizio di motivazione non può essere riferito genericamente a un punto o a una questione, ma deve riguardare uno specifico fatto storico e naturalistico, controverso e decisivo.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Chi ricorre per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, precisandone il contenuto e la collocazione processuale.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4
Il ricorrente deve depositare e individuare in modo puntuale gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso; la loro indicazione generica rende la censura inammissibile.
La definizione agevolata delle annualità fiscali può impedire o rendere inammissibile una successiva richiesta di rimborso relativa alle stesse annualità, ma la sua applicazione deve risultare da un accertamento in fatto o da una censura specifica fondata su documentazione puntualmente individuata.
D.Lgs. n. 446/1997, disciplina IRAP
Per l'assoggettamento a IRAP dell'attività professionale occorre verificare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, valutando beni strumentali, collaboratori e modalità effettive di esercizio dell'attività.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente documenti o atti processuali: occorre indicarne contenuto, collocazione e momento di produzione, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- La rilevabilità d'ufficio di una questione, come l'intervenuta definizione agevolata, non esonera la parte dall'onere di dimostrare che il relativo fatto si è verificato nel caso concreto.
- Il vizio di motivazione deve riguardare uno specifico fatto storico decisivo e controverso, non una generica insufficienza della motivazione o una diversa valutazione della questione giuridica.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando contesta una motivazione o una ratio decidendi che non risulta effettivamente contenuta nella sentenza impugnata.
- In materia di IRAP, l'esistenza dell'autonoma organizzazione deve essere valutata concretamente sulla base delle risorse impiegate e del loro effettivo ruolo nella produzione del reddito; non è decisivo, di per sé, che l'attività possa o non possa funzionare senza il titolare.
- Quando il ricorso per cassazione viene rigettato e il resistente non svolge attività difensiva, può non essere emessa alcuna pronuncia sulle spese.
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