Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08115/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS, a seguito di verbale ispettivo, per contributi previdenziali ritenuti dovuti su due voci: rimborsi corrisposti ai lavoratori per trasferte e retribuzioni erogate sotto il trattamento minimo previsto dal contratto collettivo di riferimento. La cooperativa ha opposto l'avviso, ma l'opposizione è stata respinta in primo grado e in appello. In cassazione ha proposto sei motivi: (1) violazione della disciplina sul minimale contributivo, sostenendo che non fosse applicabile in caso di sospensione concordata della prestazione e non di riduzione dell'orario; (2)-(4) omesso esame dell'effettività dei rimborsi per trasferte, violazione delle norme fiscali e previdenziali invocate e nullità della sentenza, deducendo che la prova testimoniale sarebbe stata ingiustamente esclusa e che la Corte d'appello avrebbe preteso una prova solo documentale; (5) violazione della norma sulle sanzioni per sostenere che la fattispecie fosse di mera omissione contributiva e non di evasione; (6) violazione delle norme processuali per mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, per asserito insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di autosufficienza e genericità; ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo che il minimale contributivo si applica anche alle cooperative e anche in caso di sospensione concordata della prestazione; ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quarto perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva reputato generico il capitolo di prova testimoniale e aveva richiesto un adeguato supporto documentale; ha ritenuto manifestamente infondato il quinto motivo, confermando che, essendo stato necessario un accertamento ispettivo per far emergere il debito, non ricorreva la sola omissione contributiva ma una fattispecie più grave. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza d'appello e delle sanzioni applicate dall'INPS.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989

    stabilisce il principio del minimale contributivo, quale base di calcolo dei contributi non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva applicabile.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423/2001

    richiama, per i soci lavoratori di cooperativa, la disciplina del minimale contributivo prevista dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989.

  • art. 51, comma 5, TUIR

    richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento fiscale dei rimborsi per trasferte.

  • art. 12, n. 2, l. n. 153/1969

    richiamato dal ricorrente quale norma relativa alla base imponibile contributiva e ai rimborsi trasferte.

  • art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000

    la mera omissione contributiva ricorre solo quando le denunce e registrazioni obbligatorie sono corrette e complete, ma il pagamento è omesso; se il debito emerge da accertamento ispettivo, la fattispecie non è di mera omissione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza; la Corte esige autosufficienza e specificità del motivo.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della nullità della sentenza di primo grado e alla rimessione al giudice di primo grado.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo, ma implicito nel tema dell'onere della prova; tuttavia non è stato richiamato dalla Corte in modo testuale.

Massime di principio

  • Il principio del minimale contributivo si applica anche ai soci lavoratori di cooperativa e opera indipendentemente dalle vicende della singola obbligazione retributiva, essendo la contribuzione parametrata alla retribuzione dovuta secondo la contrattazione collettiva di riferimento.
  • La regola del minimale contributivo vale anche in caso di sospensione concordata della prestazione lavorativa, se tale sospensione deriva da una libera scelta datoriale e non da una previsione legale o collettiva che giustifichi la deroga.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata non abbia omesso quel fatto, ma lo abbia valutato ritenendo generico o inidoneo il mezzo istruttorio articolato.
  • La deduzione in cassazione della mancata ammissione di una prova testimoniale richiede l'indicazione della decisività del mezzo istruttorio e la critica della specifica ratio decidendi con cui la prova è stata reputata inammissibile o generica.
  • La fattispecie di mera omissione contributiva ricorre solo se dalle denunce e registrazioni obbligatorie già risulti il debito e il datore abbia omesso il versamento; se il debito emerge solo da accertamento ispettivo, non si è in presenza della sola omissione.
  • La nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo deve essere dedotta con ricorso autosufficiente, indicando puntualmente il contenuto del provvedimento di primo grado e spiegando la rilevanza del vizio ai fini del giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.