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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03211/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La lite nasce da un subappalto relativo alla realizzazione della copertura metallica di un impianto natatorio. La società subappaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo della fattura relativa ai lavori eseguiti; la società appaltatrice/sub-committente proponeva opposizione sostenendo che il pagamento fosse impedito dal mancato rilascio, da parte della subappaltatrice, di una polizza assicurativa postuma decennale riferita specificamente all’opera. In primo grado il decreto veniva revocato e la subappaltatrice veniva condannata a consegnare la polizza. In appello la subappaltatrice censurava l’interpretazione del contratto, l’uso delle prove documentali, la ritenuta eccezione di inadempimento e la regolazione delle spese. Nel ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali (artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1342 c.c.), sostenendo che il contratto non imponesse una polizza postuma ad hoc in favore dell’appaltatrice; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la Corte avrebbe attribuito al contratto un significato non conforme alla volontà delle parti e alle prove documentali; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1460 c.c., perché sarebbe stata ritenuta un’eccezione di inadempimento non espressamente sollevata; 4) violazione dell’art. 1460, comma 2, c.c., deducendo che il rifiuto di adempiere sarebbe stato contrario a buona fede anche perché la ricorrente avrebbe già avuto una propria copertura assicurativa e perché il costo della polizza richiesta sarebbe stato modesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione dei canoni ermeneutici, la ricorrente mirava solo a proporre una diversa lettura del contratto rispetto a quella accolta in appello, senza indicare in che modo il giudice di merito si fosse discostato dalle regole legali di interpretazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. era in realtà una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo osservando che l’eccezione di inadempimento non era stata rilevata d’ufficio, ma desunta correttamente dalle difese dell’opponente, poiché il mancato pagamento era stato collegato al mancato rilascio della polizza. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché fondato su circostanze nuove, non dedotte nei gradi di merito e richiedenti accertamenti di fatto preclusi in cassazione. Non ha provveduto sulle spese, poiché la controparte era rimasta intimata, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione l’accertamento di fatto o l’interpretazione del contratto se la doglianza si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    L’eccezione di inadempimento non è stata ritenuta rilevata d’ufficio, ma ricavata dalle difese della parte; pertanto non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri consentiti; non quando si contesti la valutazione delle prove dedotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone un diverso criterio; non quando si critichi il peso attribuito alle prove nel merito.

  • art. 1342 c.c.

    La prevalenza delle clausole aggiunte rispetto a quelle del modulo standard opera solo in presenza di obiettiva incompatibilità; se le clausole sono conciliabili, non vi è ragione per disapplicare la previsione del modulo.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione occorre indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici, non limitarsi a proporre un’interpretazione alternativa.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette complessivamente e in correlazione tra loro; la doglianza non può prescindere dalla lettura sistematica adottata dal giudice di merito.

  • art. 1366 c.c.

    La buona fede e correttezza operano come criteri di interpretazione del contratto, ma la loro violazione deve essere specificamente argomentata e non può essere dedotta solo contrapponendo una lettura diversa del testo.

  • art. 1370 c.c.

    Nell’interpretazione delle clausole predisposte unilateralmente non basta invocare in astratto il criterio sfavorevole al predisponente; occorre dimostrare l’effettiva ambiguità o incompatibilità del testo.

  • art. 1460 c.c.

    L’exceptio inadimpleti contractus è eccezione in senso proprio, rimessa alla parte; non richiede formule sacramentali, ma la volontà di avvalersene deve emergere in modo non equivoco dalle difese e dalla condotta processuale. Il rifiuto di adempiere deve inoltre confrontarsi con il limite della buona fede.

  • art. 1460, secondo comma, c.c.

    Il secondo comma richiama il controllo di buona fede sull’eccezione di inadempimento, ma nel caso la censura è stata dichiarata inammissibile perché introduceva circostanze nuove non esaminate nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la dedotta violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se la parte si limita a contrapporre una propria lettura del testo a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare puntualmente il modo in cui la sentenza si sia discostata dalle regole ermeneutiche.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio: è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non acquisite al processo o abbia attribuito a una prova un regime di efficacia legale non previsto.
  • L’eccezione di inadempimento non richiede formule sacramentali, ma deve risultare in modo univoco dalle difese e dalla condotta processuale della parte che intende paralizzare la domanda avversaria.
  • Le clausole di un contratto predisposto mediante modulo e quelle aggiunte non si escludono automaticamente: la prevalenza delle seconde opera solo se tra le pattuizioni vi sia una reale incompatibilità oggettiva.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto, come circostanze ulteriori sulla già esistente copertura assicurativa o sul costo di una polizza, se tali elementi non risultano trattati nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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