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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19004/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta in primo grado da una società nei confronti di una concorrente, assumendo che quest'ultima avesse posto in essere atti di concorrenza sleale consistiti, secondo la prospettazione attorea, in missive e comportamenti denigratori e in pratiche commerciali tali da deviare la clientela, anche mediante vendita di beni o servizi a prezzi ribassati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova del pregiudizio; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo che le condotte allegate avessero carattere denigratorio e ritenendo che la vendita a prezzi ribassati non bastasse, di per sé, a integrare concorrenza sleale. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c., sostenendo che si fosse formato giudicato interno sull'illiceità delle condotte ex art. 2598 c.c. perché il primo giudice le avrebbe implicitamente qualificate come concorrenza sleale; 2) violazione degli artt. 2598 nn. 2 e 3 c.c., 115 e 116 c.p.c., per asserita omissione nella valutazione di fatti non contestati e delle prove; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che una lettera inviata a una società del gruppo del software interessato avrebbe impedito l'acquisizione della clientela; 4) violazione degli artt. 1226, 2056, 2600 e 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. sul quantum del risarcimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la formula del primo giudice non era univoca e non consentiva di affermare un accertamento definitivo dell'illecito, potendo la domanda essere stata rigettata solo per difetto di prova del danno; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché le censure sulla valutazione delle prove e sul fatto decisivo non erano deducibili nei termini prospettati, anche per la presenza di doppia conforme e perché il principio di non contestazione riguarda i fatti, non le valutazioni; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché la statuizione sul danno era meramente ipotetica e la censura non incideva sulla ratio decidendi, centrata sull'insussistenza degli atti illeciti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento richiesto per asseriti atti di concorrenza sleale. Ha ritenuto non decisiva la dedotta formazione di un giudicato interno sull'illiceità delle condotte, perché la sentenza di primo grado non conteneva un accertamento univoco in tal senso. Ha inoltre escluso la proponibilità delle censure sulla valutazione delle prove e sull'omesso esame del fatto decisivo, sia perché formulate come contestazione del prudente apprezzamento del giudice di merito, sia per il regime della doppia conforme. Infine, ha considerato priva di interesse la doglianza sul quantum del danno, poiché la Corte territoriale aveva affrontato tale profilo solo in via ipotetica, una volta esclusa in radice la sussistenza degli illeciti allegati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno, ma la Corte ha escluso che la sentenza di primo grado contenesse un accertamento inequivoco dell'illecito.

  • art. 346 c.p.c.

    invocato per il tema delle domande e difese non riproposte, ma la Corte non ha ravvisato un giudicato interno utile alla ricorrente.

  • art. 2598 c.c.

    norma evocata per qualificare le condotte come concorrenza sleale; la Corte ha ritenuto non dimostrato che il primo giudice avesse accertato in modo certo la ricorrenza della fattispecie illecita.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o non contestate nei limiti di legge; non quando si contesta il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo non era prospettabile nel caso concreto, anche per la presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per escludere la deduzione del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nel motivo sul quantum, ma la censura è stata ritenuta irrilevante perché la ratio decisoria era l'insussistenza dell'illecito.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato nel motivo sul danno risarcibile, ma non esaminato nel merito per difetto di interesse.

  • art. 2600 c.c.

    richiamato in relazione al risarcimento da concorrenza sleale, ma la questione sul danno è stata ritenuta assorbita.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova del danno, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La deduzione del giudicato interno richiede che la precedente decisione contenga un accertamento univoco e non equivoco sulla questione; formule ambigue o compatibili con una decisione fondata sulla sola ragione più liquida non bastano a far ritenere formato il giudicato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per censurare il semplice cattivo apprezzamento delle prove: occorre allegare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore giuridico difforme da quello previsto dall'ordinamento.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non le valutazioni giuridiche o estimative dei medesimi; non può quindi essere invocato per supplire alla mancata prova o per imporre una specifica qualificazione giuridica.
  • Quando la decisione di merito è fondata sulla mancanza del fatto costitutivo dell'illecito, le censure relative al solo quantum del risarcimento sono prive di interesse e non possono condurre alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioniProve
RamiCommercialeProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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