Cassazione Civile, Ordinanza n. 35033/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta nella forma dell'opposizione a precetto. Il debitore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma con ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato un error in procedendo per violazione dell'art. 183 c.p.c., lamentando la mancata concessione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c.; con il secondo ha dedotto falsa applicazione dell'art. 1237 c.c., sostenendo che il possesso, da parte del debitore, del titolo di credito da cui deriva il credito dovrebbe costituire presunzione di estinzione per pagamento. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la sentenza del Tribunale, resa in materia di opposizione all'esecuzione, andava impugnata con appello e non con ricorso diretto per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, pronunciata in materia di opposizione all'esecuzione nella forma dell'opposizione a precetto, fosse soggetta al regime ordinario delle impugnazioni e quindi dovesse essere appellata, non potendo essere impugnata direttamente in cassazione. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, dal 4 luglio 2009, per le sentenze rese sull'opposizione all'esecuzione il mezzo ordinario di impugnazione è l'appello e non il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, disponendo la distrazione in favore del difensore del controricorrente che aveva dichiarato di antistatario, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato quale norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso, che però non viene esaminato nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
È invocato dal ricorrente per lamentare la mancata concessione dei termini istruttori nel giudizio di merito.
È invocato dal ricorrente per sostenere che il possesso del titolo di credito da parte del debitore faccia presumere l'estinzione del debito per pagamento.
La Corte richiama la disciplina dell'opposizione all'esecuzione e il mutato regime impugnatorio delle relative sentenze, evidenziando che l'appello è il rimedio ordinario dopo il 4 luglio 2009.
art. 111, comma 7, Cost.
È richiamato per escludere che, nella specie, la sentenza fosse direttamente ricorribile per cassazione come sentenza emessa in unico grado.
È richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente che ha dichiarato di averne diritto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la base normativa del contributo unificato cui è parametrato l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Le sentenze rese in materia di opposizione all'esecuzione, quando il sistema normativo prevede il regime ordinario delle impugnazioni, devono essere impugnate con appello e non con ricorso diretto per cassazione.
- La qualificazione del giudizio di merito come opposizione all'esecuzione incide sul mezzo di impugnazione esperibile: l'erronea scelta del rimedio determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
- La distrazione delle spese è ammissibile in favore del difensore che abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
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