Cassazione Civile, Ordinanza n. 34598/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da due lavoratori contro la società datrice di lavoro per ottenere, tra l'altro, il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario e l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute. In appello la corte territoriale ha riconosciuto ulteriori somme per ferie non godute e ha rigettato la domanda risarcitoria relativa all'omesso versamento dei contributi previdenziali. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 246 c.p.c., degli artt. 2108 e 2697 c.c. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente fondato il riconoscimento del lavoro straordinario sulle reciproche testimonianze dei due lavoratori, che avrebbero dovuto essere considerate inattendibili per il loro interesse nelle rispettive cause, poi riunite; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2109 e 2697 c.c. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che le ferie residue fossero state desunte dalla consulenza tecnica d'ufficio anziché da prova adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non investiva tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: la decisione di merito non era fondata solo sulle deposizioni dei due lavoratori, ma anche sulle dichiarazioni di altri testi e soprattutto sui fogli di presenza, elementi autonomamente idonei a sorreggere l'accertamento del lavoro straordinario. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva fondato il riconoscimento delle ferie residue sulle buste paga prodotte dai lavoratori, considerate prova sufficiente del mancato godimento integrale, e che la doglianza si risolveva in una critica di merito, oltre a difettare di specificità per mancata produzione o indicazione degli atti richiamati. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico personale, concreto e attuale, non un mero interesse di fatto; la riunione di cause connesse non fa sorgere di per sé l'incapacità, ma può incidere solo sull'attendibilità della deposizione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di compenso per lavoro straordinario; la censura è stata comunque respinta per difetto di contestazione delle autonome ragioni della decisione di merito.
La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ferie maturate, godute e residue; la Corte ha valorizzato la prova documentale ritenuta sufficiente dal giudice di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a consentire il controllo delle censure, senza rinvio a fonti esterne; la mancata produzione o specifica indicazione dei documenti contestati determina l'inammissibilità della doglianza.
Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché l'impugnazione deve colpire ogni fondamento decisorio idoneo a sorreggere la decisione.
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. presuppone un interesse giuridico diretto all'esito della lite; la mera connessione tra cause o l'interesse di fatto del dichiarante non bastano, potendo al più incidere sulla credibilità del testimone.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere probatorio; non quando la doglianza miri, in realtà, a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Nei giudizi in materia di lavoro, la prova del lavoro straordinario e delle ferie non godute può essere tratta da documenti e risultanze istruttorie valutati dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: i documenti su cui si fonda la censura devono essere prodotti o quanto meno puntualmente indicati, altrimenti la Corte non può verificarne la decisività.
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