Cassazione Civile, Ordinanza n. 31464/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva ottenuto un mutuo ipotecario da una banca; il debito era assistito da fideiussione prestata da un garante principale e da una garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia per una parte dell’esposizione. In seguito all’inadempimento, la banca aveva escusso la garanzia del consorzio e poi aveva liberato il debitore per la quota residua. Il consorzio, ritenendosi surrogato nei diritti della banca verso il debitore, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma pagata. L’opposizione proposta dal debitore era stata respinta in primo grado, ma la corte d’appello aveva accolto l’impugnazione incidentale della banca escludendo la sua responsabilità verso il consorzio, sul rilievo che la liberatoria non era opponibile al garante e che, quindi, il diritto di surroga non era stato leso. In Cassazione il consorzio ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1203 e 1264 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la propria garanzia avesse natura assimilabile a una garanzia/assicurazione e che la surroga dovesse operare come una successione nel credito efficace solo con la manifestazione di volontà del surrogato, non già automaticamente al pagamento; 2) violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., assumendo che la banca avesse violato gli obblighi di correttezza e informazione perché, dopo aver escusso la garanzia, aveva liberato il debitore pregiudicando la possibilità di rivalsa; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese, sostenendo che vi fossero ragioni per compensarle nei rapporti con la banca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la liberatoria del debitore, essendo intervenuta dopo l’escussione della garanzia, non era opponibile al consorzio e non impediva quindi l’esercizio del diritto di surroga; inoltre, l’eventuale incapienza del debitore non era causalmente riferibile alla condotta della banca, mancando allegazioni idonee a dimostrare un danno conseguente alla liberatoria. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il giudice di merito aveva applicato correttamente la regola della soccombenza, avendo rigettato la domanda del consorzio verso la banca. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della banca controricorrente; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell’altro intimato non costituito.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la surrogazione legale del garante che paga, ma la Corte non accoglie la prospettazione e valorizza il diritto di surroga come non impedito dalla liberatoria del debitore non opponibile al garante
invocato dal ricorrente per assimilare la surroga a una successione nel credito efficace con la dichiarazione del surrogante; la Corte non segue questa qualificazione
dedotto come vizio di valutazione delle risultanze, ma la censura è ritenuta non confrontarsi con la ratio della decisione
richiamato quale fonte dell’obbligo di correttezza della banca, ma la Corte esclude il pregiudizio causalmente riferibile a tale condotta
invocato in tema di correttezza e buona fede, ma non ritenuto decisivo ai fini del danno allegato
richiamato per l’esecuzione secondo buona fede del rapporto, ma la censura è respinta per difetto di nesso causale
applicato secondo il principio di soccombenza per la regolazione delle spese
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- La liberatoria del debitore rilasciata dal creditore dopo l’escussione della garanzia non è opponibile al garante che abbia già acquisito il diritto di surroga, se tale liberatoria incide solo sul rapporto interno creditore-debitore.
- Per configurare la responsabilità del creditore verso il garante occorre allegare e dimostrare un concreto nesso causale tra la condotta contestata e il pregiudizio patrimoniale lamentato; la mera liberatoria del debitore non basta se non è provato che essa abbia impedito l’effettivo esercizio della rivalsa.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira a ottenere una diversa ricostruzione del pregiudizio senza superare il fondamento logico-giuridico della decisione.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza quando la domanda proposta contro la controparte sia stata integralmente rigettata.
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