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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4668/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava la conferma, da parte della CTP e della CTR, di due avvisi di accertamento della Regione Toscana per l'imposta regionale sulle concessioni statali (anno 2009) relative a una concessione demaniale rilasciata dall'Autorità portuale di Livorno. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) illegittima applicazione dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002 con conseguente 'raddoppio' del contributo unificato a carico del contribuente; 2) vizio per errata qualificazione della concessione come 'statale' (rilevanza delle Autorità portuali e della legge n.84/1994); 3) esistenza di obiettiva incertezza normativa - richiamando numerose circolari ministeriali - e conseguente esclusione di interessi moratori e sanzioni; 4) carenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza e conseguente esclusione di sanzioni in ragione dell'atteggiamento dell'Amministrazione e dell'incertezza normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e ha rigettato il secondo e il quarto. Ha ritenuto che l'ingiusta statuizione di raddoppio del contributo unificato nel processo tributario debba essere eliminata (confermando l'orientamento più recente che consente la censura in sede di legittimità) e ha escluso la debenza degli interessi moratori e della sanzione amministrativa alla luce dell'obiettiva incertezza normativa e delle circolari richiamate. Invece ha confermato la legittimità della pretesa impositiva della Regione (quindi rigetta la censura relativa alla natura 'non statale' della concessione). La sentenza impugnata è cassata nei punti accolti e la causa è decisa nel merito: ricorso originario della contribuente accolto nei limiti indicati; nulla da pagare per interessi moratori e sanzioni; revocata la statuizione sul raddoppio del contributo unificato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma della comma 1‑bis.”

    La Corte ha ritenuto che la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, pur essendo di natura amministrativa, sia sindacabile in sede di giurisdizione tributaria e che l'erronea pronuncia sul raddoppio debba poter essere rimossa in sede di impugnazione; ha pertanto annullato la declaratoria che imponeva il raddoppio nel processo tributario.

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    “L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione...”

    La Corte conferma che il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso dei beni demaniali (non l'esistenza formale di una concessione rilasciata dallo Stato): quindi l'imposta regionale è applicabile anche quando la concessione è rilasciata da Autorità portuali.

  • Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1

    “Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione...”

    La norma regionale ha fissato l'aliquota e commisurato l'imposta al canone statale; la Corte ha ritenuto che la disciplina regionale, insieme alla normativa statale, definisca gli elementi essenziali dell'imposta, assicurando la conformità alla riserva di legge.

  • D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 (conv. L. 4 dicembre 1993, n. 494), artt. 1, 3 e 7

    Le norme dettano criteri per la determinazione dei canoni demaniali marittimi e attribuiscono agli enti portuali la possibilità di adottare criteri diversi, purché non comportino canoni inferiori; la Corte utilizza tale quadro per ritenere legittima la determinazione della base imponibile anche se operata dall'Autorità portuale.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    “Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni…”

    Applicata per escludere la punibilità amministrativa tributaria (sanzioni) quando sussistono obiettive condizioni di incertezza rilevabili anche da circolari e prassi contraddittorie.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria... Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza...”

    La Corte ha ritenuto che le circolari ministeriali e la prassi contrastante hanno legittimato l'affidamento del contribuente, giustificando l'esclusione di interessi moratori e sanzioni ex art.10.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Richiamato per il principio che la commissione tributaria può dichiarare non applicabili le sanzioni quando la violazione è giustificata da obiettive incertezze; usato a supporto dell'esenzione dalle sanzioni.

Massime di principio

  • Sussistenza del tributo regionale: l'imposta regionale sulle concessioni statali si fonda sull'occupazione e sull'uso del bene demaniale; conta la fruizione del bene da parte del concessionario, non l'ente che formalmente rilascia la concessione (Stato vs Autorità portuale). In controversie analoghe la pretesa impositiva regionale è generalmente ritenuta legittima.
  • Raddoppio del contributo unificato (art.13 DPR 115/2002): anche se la norma ha natura amministrativa, la giurisprudenza di legittimità recente ammette che la parte gravata dal raddoppio possa farne valere l'illegittimità in sede di impugnazione (compresa Cassazione); i giudici di legittimità possono rilevare e cassare la statuizione errata sul raddoppio.
  • Obiettiva incertezza normativa e circolari: la presenza di circolari o prassi contraddittorie, l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati o l'esistenza di elementi che rendono difficile individuare la norma applicabile possono giustificare l'esclusione di sanzioni e interessi moratori a favore del contribuente (art.6 d.lgs.472/1997 e art.10 L.212/2000).
  • Differenziazione tra questioni sostanziali e questioni amministrative: contestazioni sul presupposto impositivo e sulla corretta qualificazione giuridica della concessione devono essere affrontate secondo la giurisprudenza consolidata; questioni relative a rimborsi o indebiti contributi (es. raddoppio del contributo unificato) possono essere oggetto di sindacato in sede tributaria/di legittimità quando ledono l'accesso alla giustizia.
  • Tutela processuale: quando vi sono statuizioni miste (anche amministrative) adottate nel corso del giudizio tributario che gravano una parte (es. doppio contributo), il rimedio processuale ordinario (appello o cassazione) è rilevante e può essere efficace per ottenere la rimozione dell'onere illegittimo.
  • Contenzioso sui canoni fissati dalle Autorità portuali: la determinazione dei canoni da parte delle autorità portuali può essere impugnata nei modi e nelle sedi appropriate, ma non esclude in linea di principio l'applicazione del tributo regionale basato sulla fruizione del bene demaniale.

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