Cassazione Civile, Sentenza n. 4639/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Garofalo impugnava il decreto n. 687/S4/TUR del 29/04/2011 con cui l'Assessorato revocò un contributo di Euro 55.782, concesso ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 23/12/2000, n.32 per la realizzazione del Bed & Breakfast "Villa Trombatore", sostenendo che la perdita della proprietà dell'immobile (donazione ai genitori) non incideva sul diritto al contributo perché il requisito della proprietà era richiesto solo al momento della presentazione della domanda e l'attività poteva essere esercitata anche in locali non di proprietà (aveva inoltre un contratto di comodato d'uso gratuito). L'Assessorato eccepì difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in cassazione, denunciò la violazione e falsa applicazione delle norme regionali che, a suo avviso, imponevano la conservazione della proprietà per tutta la durata minima dell'attività garantita dalla fideiussione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Assessorato. Ha confermato il principio che la controversia, atteso che la revoca è basata sull'accertamento della violazione di obblighi di condotta o sulla verifica della mancata ricorrenza di condizioni predeterminate dalla normativa/bando (accertamenti di fatto e di diritto non discrezionali), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha altresì respinto l'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione del giudizio in primo grado, statuendo che il termine per la riassunzione è stato interrotto dal gravame in cassazione e che, comunque, la sentenza di merito era correttamente orientata nel qualificare la controversia come attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Il ricorso è stato rigettato e l'Assessorato condannato alle spese.
Norme richiamate
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88
La Corte ha ritenuto che, secondo la disciplina applicabile e il bando, il requisito della titolarità dell'immobile è previsto in funzione della fase genetica della concessione (al momento della richiesta) e non comporta necessariamente l'obbligo di conservarne la proprietà per l'intera durata dell'attività, salvo diverso e chiaro dettato normativo o di bando.
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77
Richiamata insieme alla legge regionale n.32 come parte della disciplina dei contributi; la Corte non ha ritenuto che imponga, implicitamente o automaticamente, il mantenimento della proprietà per tutta la durata dell'attività se il testo normativo e il bando non lo prevedono espressamente.
bando (art. 3 e art. 6 e art. 3 comma 8)
Il bando richiede la titolarità dell'immobile al momento della domanda e prevede la revoca in caso di perdita dei requisiti prescritti per la fase genetica; tuttavia la Corte ha ritenuto che la verifica del venir meno di tali requisiti possa essere eseguita in modo oggettivo e non richiede sempre una nuova valutazione discrezionale dell'amministrazione.
codice di procedura civile, art. 353 (secondo e terzo comma)
La Corte ha ricordato che il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado decorre dalla notificazione della sentenza di appello, ma che il termine resta interrotto quando è pendente ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato la decisione di primo grado in materia di competenza (e riprende a decorrere solo dopo la definizione del giudizio di legittimità).
codice di procedura civile, art. 380-bis.1
Rilevato nella fase istruttoria relativ aeccezioni connesse alla mancata riassunzione; la memoria depositata ai sensi di tale norma non ha fatto venir meno la regolarità del procedimento di cassazione né giustificato l'estinzione del processo in presenza dell'interruzione del termine per effetto del ricorso di legittimità.
codice di procedura civile, art. 153
Richiamato per il principio che il giudice non può abbreviare né prorogare termini perentori stabiliti dalla legge.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 158
Evocato per spiegare il regime tributario dell'organo regionale che agisce in cassazione (la Regione gode del trattamento tributario previsto per le amministrazioni dello Stato).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (come modificato dalla legge 24/12/2012, n. 228)
La Corte ha ritenuto non applicabile tale norma nella specie in ragione dello specifico trattamento tributario riservato alla Regione Siciliana dalla legge regionale richiamata.
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (richiami normativi)
Richiamata come fonte della modifica normativa a cui si collegano questioni tributarie/processuali su contributo unificato; la Corte ha fatto applicazione dei principi rilevanti nel contesto del trattamento tributario dell'ente regionale ricorrente.
legge regionale 22 marzo 1952, n. 6
Richiamata per il profilo del trattamento tributario riservato alla Regione Siciliana che condiziona l'applicabilità di alcune disposizioni tributarie/procedurali (es., esenzioni o prenotazioni a debito).
Massime di principio
- Distinguere sempre la fase: se la controversia riguarda la fase procedimentale/discrezionale di attribuzione del contributo (valutazione comparativa, esercizio di autotutela per vizi di legittimità o valutazioni di interesse pubblico) la competenza è del giudice amministrativo; se riguarda l'accertamento del mancato adempimento di obblighi previsti dalla normativa o dal provvedimento di erogazione (verifiche oggettive sul venir meno di requisiti o inadempienze esecutive), la competenza è del giudice ordinario.
- Se la revoca è fondata sulla verifica di condizioni predeterminate e oggettivamente riscontrabili (perdita di un requisito formale richiesto dal bando), quella verifica non costituisce per sé una nuova valutazione discrezionale: in tal caso la posizione del beneficiario è qualificabile come diritto soggettivo e la controversia va al giudice ordinario.
- Se il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge (senza spazio discrezionale per l'amministrazione), il rapporto può essere qualificato come diritto soggettivo già nella fase genetica e la tutela è davanti al giudice ordinario.
- Accertare sempre il contenuto testuale del bando e delle norme: se il bando richiede espressamente la conservazione di determinati requisiti per tutta la durata dell'attività, la perdita di tali requisiti potrà comunque essere verificata oggettivamente; se invece la revoca si basa su un nuovo bilanciamento di interessi pubblici, si tratta di materia amministrativa.
- In ambito processuale, il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado è sospeso/interrotto dalla pendente impugnazione in Cassazione quando questa riguarda la questione di giurisdizione derivante dalla riforma della sentenza di appello; pertanto non sempre la mancata riassunzione comporta estinzione del processo.
- Prassi consigliata per il beneficiario: conservare documentazione che dimostri la sussistenza/assenza dei requisiti (titolarità/contratti di utilizzo, svolgimento dell'attività per il periodo minimo, presenze documentate, fideiussione valida) e, in caso di revoca, contestare la sussistenza di una valutazione discrezionale laddove la verifica richieste sia oggettiva.
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