Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4653/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2010 con il quale l'Agenzia aveva disconosciuto costi e detrazioni IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti relative a cessioni intraunionali di autovetture; la ricorrente sosteneva tra l'altro la propria buona fede richiamando l'applicazione dell'art. 1, comma 9, d.l. n. 262/2006 (meccanismo legato all'immatricolazione e al versamento dell'IVA) e contestava la motivazione e la valutazione probatoria della CTR

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva ritenuto assodata la mancanza di buona fede della ricorrente e l'esistenza di un 'consilium fraudis' tra la societa' interposta (Frank Cars) e gli acquirenti; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi di doglianza (vizi di motivazione, difetto di produzione di atti, genericità delle censure, omesso esame) in quanto essenzialmente miravano a riesaminare nel merito gli elementi probatori valutati dalla CTR. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.800,00, oltre oneri e contributo unificato

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Richiamato in motivazione quale norma di riferimento sul regime IVA delle cessioni intracomunitarie; la Corte osserva che le garanzie procedurali previste non escludono la verifica della buona fede e non impediscono l'accertamento di operazioni soggettivamente inesistenti quando emergono indizi concreti di frode

  • d.l. n. 262 del 2006, art. 1, comma 9

    La ricorrente invocava il meccanismo disciplinato dalla norma (collegato all'immatricolazione e al versamento IVA), ma la Corte chiarisce che tale disposizione non instaura una presunzione di buona fede assoluta a favore del cessionario; è strumento volto a contrastare le frodi comunitarie ma non è idoneo a neutralizzare indizi concreti di simulazione o interposizione

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5

    Richiamato nella censura sull'avviso di accertamento: la Corte ritiene che le doglianze sull'assenza di allegazione di atti istruttori siano infondate se gli elementi essenziali degli atti sono stati riprodotti nell'avviso e sono utilizzabili a fini probatori

  • l. n. 212 del 2000, art. 7

    Norma citata in relazione ai principi procedurali e di tutela del contribuente; la Corte non ha ritenuto che il richiamo a dette norme giustifichi l'annullamento dell'accertamento quando la motivazione e gli elementi fattuali risultano sufficienti

  • codice civile, artt. 2727 e 2729

    Richiamati con riferimento al valore e alla funzione delle presunzioni e delle prove testimoniale/documentale; la Corte ha ritenuto che le presunzioni e gli indizi posti a fondamento dell'accertamento fossero gravi, precisi e concordanti e che le censure generiche non potevano disapplicarli

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Norma rilevante nel contesto IVA; richiamata nella doglianza sul mancato esame di indizi gravi, ma la Corte ha ritenuto che l'istruttoria e la valutazione fossero correttamente compiute

  • codice di procedura civile, art. 360 (comma 1 nn. 3, 4, 5)

    Richiamato come base dei motivi di cassazione (violazione di norme, vizio di motivazione, omesso esame di fatto). La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi per carenza di specificità o perché miravano a un riesame di merito non consentito in sede di legittimità

  • codice di procedura civile, art. 348 ter

    Applicato per escludere la censura di omesso esame quando la CTR ha deciso sulle stesse ragioni di fatto già valutate dal giudice di primo grado

  • l. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3

    Richiamata nella giurisprudenza citata (Cass. n. 24417/2018) sul requisito dell'allegazione degli atti amministrativi: l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già riprodotti nell'avviso e necessari a integrare la motivazione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in dispositivo per attestare l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dato il rigetto del ricorso e i presupposti processuali

Massime di principio

  • L'applicazione di meccanismi formali (es. art. 1, comma 9, d.l. n. 262/2006) non crea una presunzione assoluta di buona fede: la buona fede del cessionario può essere messa in dubbio da indizi concreti che mostrino un ruolo di interposizione o la sussistenza di un 'consilium fraudis'.
  • In materia tributaria il giudice può valorizzare un insieme di indizi (pagamenti anticipati, mancanza di struttura operativa della societa' interposta, assenza di affidamenti bancari, margini di guadagno anomali) per ritenere soggettivamente inesistenti le operazioni; tali indizi, se gravi, precisi e concordanti, possono legittimare il recupero di IVA e costi disconosciuti.
  • Le censure generiche che mirano a un semplice riesame del merito probatorio sono inammissibili in Cassazione: per ottenere accoglimento occorre specificare quali elementi probatori il giudice non ha valutato o ha valutato erroneamente, con preciso riferimento agli atti e alla normativa.
  • L'omessa allegazione di atti istruttori nell'avviso di accertamento non determina automaticamente nullità: rileva se e quanto delle ragioni essenziali siano state comunque riprodotte nell'avviso e se gli atti richiamati integrano la motivazione.
  • Il ricorso deve contestare la ratio decidendi e non solo i risultati del giudizio di merito; la Corte di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione è congrua e supportata da elementi probatori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.