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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25748/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel giudizio di primo grado l'imputato era stato assolto dal reato di corruzione in concorso con altri soggetti, ma il Tribunale aveva comunque disposto la confisca e distruzione della patente di guida a lui intestata, ritenendo che fosse stata conseguita all'esito di un esame di guida nullo perché svolto con modalità illecite, giudizialmente accertate. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca: secondo il ricorrente, non vi sarebbe stato un accertamento serio e rigoroso delle modalità di svolgimento dell'esame di guida del 30 ottobre 2014, relativo all'imputato, perché le indagini avrebbero iniziato a documentare il sistema alterato degli esami soltanto a partire dal 27 gennaio 2015. In sostanza, la censura investiva la tenuta motivazionale dell'accertamento fattuale posto a base della confisca.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'impugnazione non fosse proponibile direttamente per cassazione, poiché la sentenza di assoluzione era appellabile ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p. e il ricorso conteneva censure di merito, incentrate su un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Ne è derivata la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, c.p.p., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio di merito. La Corte non è quindi entrata nel merito della legittimità della confisca, limitandosi a riallocare l'impugnazione nel corretto grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 319 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per descrivere il reato contestato all'imputato, dal quale è stato assolto in primo grado.

  • art. 321 c.p.

    norma richiamata insieme all'art. 319 c.p. nella formulazione del capo di imputazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    richiamato dalla difesa quale parametro di deduzione della violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato dalla difesa quale parametro di deduzione del vizio di motivazione; la Corte rileva che una censura di questo tipo non consente il ricorso per cassazione per saltum.

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    la Corte applica la conversione del ricorso in appello quando l'impugnazione proposta in cassazione è in realtà esperibile come appello.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    indica che la sentenza di assoluzione, quando resa con formula diversa da fatto non sussiste o non aver commesso il fatto, è appellabile.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi del motivo di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • La sentenza di assoluzione emessa con formula diversa da quella del fatto non sussiste o dell'imputato che non lo ha commesso è appellabile; non è quindi consentito proporre ricorso immediato per cassazione se la doglianza appartiene al novero dei motivi di merito esperibili in appello.
  • Quando il ricorso per cassazione è costruito esclusivamente su censure di motivazione o su una diversa lettura delle risultanze probatorie, il mezzo va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., se il provvedimento impugnato è appellabile.
  • La censura che contesti l'accertamento in fatto posto a base di una confisca disposta in sentenza non integra, di per sé, una questione di legittimità se sollecita soltanto una rivalutazione delle prove raccolte nel giudizio di merito.
  • Il giudice di legittimità, in presenza di un motivo che mira alla rilettura del compendio probatorio, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, dovendo invece verificare solo la corretta individuazione del mezzo di impugnazione e del relativo regime processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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