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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25680/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza entrare nel merito delle doglianze. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per evasione. Il ricorso deduceva vizi di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure, rilevando che l'impugnazione era stata sottoscritta personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalla disciplina vigente per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice alla base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa al delitto di evasione.

  • art. 613 c.p.p.

    L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio di cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato è dichiarato inammissibile de plano.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione comporta la definizione del procedimento senza esame dei motivi di merito e la condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Le censure di vizio motivazionale non possono essere scrutinante quando l'impugnazione è processualmente invalida per difetto del requisito di forma imposto dalla legge per il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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