Cassazione Penale, Ordinanza n. 25685/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo immune da vizi logici la motivazione sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la decisione di merito. Dal testo emerge che il ricorso censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta fosse di minima offensività e si fosse risolta in un breve allontanamento dal luogo in cui l'imputato era autorizzato a permanere. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la motivazione della Corte territoriale, letta con quella del Tribunale, fosse non illogica: la modalità della condotta e la distanza tra i luoghi escludevano che il tempo di sottrazione al vincolo custodiale fosse irrisorio.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la concreta modalità della condotta e il grado di offensività escludono la scarsa rilevanza dell'illecito; la valutazione di merito è insindacabile se sorretta da motivazione non illogica.
Richiamato in relazione alla disciplina della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico le modalità concrete della condotta e l'effettiva offensività del fatto.
- In sede di legittimità, la censura sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se mira a sostituire una diversa lettura del fatto a una motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica.
- Quando il giudice accerta che la sottrazione al vincolo custodiale non è stata meramente irrisoria, non può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto sulla sola base della brevità soggettivamente prospettata dell'allontanamento.
Come è indicizzato
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