Cassazione Penale, Ordinanza n. 25688/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di patteggiamento del Tribunale di Bari aveva applicato una pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di evasione. L'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che il motivo, così come formulato, non si confronta con i limiti del ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. introdotti dalla legge n. 103 del 2017 e, in sostanza, si risolve in una contestazione generica della qualificazione giuridica e in un surrettizio sindacato sulla responsabilità, non consentito in questa sede.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Ha ritenuto che le censure dedotte non rientrassero tra quelle ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo ammissibili soltanto i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la doglianza sull'erronea qualificazione è stata reputata inconsistente e non specificamente argomentata, perché non evidenziava un errore manifesto o palesemente eccentrico, ma tendeva a introdurre censure motivate sulla responsabilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sentenza oggetto del ricorso
delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili della volontà dell'imputato, dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e dell'illegalità della pena o della misura di sicurezza
fattispecie incriminatrice contestata, evasione
riforma richiamata come fonte delle modifiche al codice di rito che hanno ristretto i motivi di ricorso avverso il patteggiamento
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ambiti è inammissibile.
- La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulta manifesto, immediato e palesemente eccentrico rispetto alla fattispecie; non è sufficiente una critica generica o mascherata alla ricostruzione della responsabilità.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non è consentito trasformare la doglianza sulla qualificazione giuridica in una contestazione dei vizi motivazionali o dell'affermazione di responsabilità, perché ciò esula dal perimetro del rimedio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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