Cassazione Penale, Ordinanza n. 25683/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 336 c.p. La vicenda, per come emerge dall'ordinanza, riguarda una minaccia rivolta in ambito sanitario/penitenziario: la difesa sosteneva che il contenuto della minaccia fosse diverso da quello descritto nel capo d'imputazione e che la condotta dovesse essere riqualificata come mera minaccia, non sussistendo invece gli elementi costitutivi del reato contestato. Il primo motivo denunciava violazione di legge, assumendo una diversa lettura del compendio processuale; il secondo motivo insisteva sull'assenza degli elementi costitutivi del reato, riproponendo una ricostruzione in fatto già confutata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente esaminato gli atti utilizzabili nel rito prescelto e avesse motivato in modo completo e coerente: la minaccia, pur con contenuto non identico a quello riportato nell'imputazione, era comunque diretta all'infermiere per costringerlo a somministrare una terapia in misura superiore a quella prescritta; ciò escludeva la qualificazione della condotta come mera minaccia. Il secondo motivo è stato giudicato meramente riproduttivo di una censura già confutata con argomentazioni corrette in fatto e in diritto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta minacciosa è stata ritenuta idonea a integrare il delitto quando sia finalizzata a costringere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o comunque a incidere sulla sua azione; non è sufficiente degradare il fatto a mera minaccia se la finalizzazione coattiva emerge dai dati processuali.
Cassa delle ammende
È stata applicata la sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già dato conto, in modo completo e logicamente coerente, delle risultanze processuali.
- La qualificazione di una condotta come minaccia ai fini dell'art. 336 c.p. dipende non solo dal contenuto letterale delle espressioni usate, ma anche dalla sua finalizzazione a coartare il destinatario nell'esercizio delle funzioni o nel compimento dell'atto richiesto.
- La difformità tra il contenuto esatto della minaccia descritto nel capo d'imputazione e quello accertato in sentenza non impedisce la configurabilità del reato, se la sostanza offensiva e la finalità coercitiva della condotta restano immutate.
- Il motivo di ricorso che riproduca pedissequamente una censura già esaminata e confutata in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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