Cassazione Penale, Ordinanza n. 25686/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione per il delitto di evasione. Il ricorso deduceva vizi di motivazione. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza di appello era stata resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè all'esito di un concordato con rinuncia ai motivi di appello, e che i motivi dedotti non sono esperibili contro tale tipo di decisione, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i vizi di motivazione dedotti non fossero proponibili avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché in tale rito le parti concordano sulla qualificazione giuridica e sulla pena, mentre il giudice di appello deve solo controllare la correttezza dell'accordo e la conformità ai limiti legali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il concordato in appello con rinuncia ai motivi di impugnazione; le parti si accordano sulla qualificazione giuridica e sull'entità della pena, con controllo del giudice di appello sulla legalità e congruità dell'accordo.
ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Rende non esperibili i motivi dedotti contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., determinando l'inammissibilità del ricorso.
delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
Norma incriminatrice del reato oggetto della decisione di merito, per il quale la pena è stata rideterminata.
art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'istituto del concordato in appello richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. le parti possono accordarsi sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla pena, con una valutazione congiunta dell'impugnazione che limita l'ampiezza delle censure proponibili in cassazione.
- Il controllo del giudice di appello sul concordato riguarda la correttezza giuridica della qualificazione e la congruità della pena, non una piena riedizione del merito.
- Contro la sentenza emessa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili motivi di ricorso che esulino dai limiti del controllo consentito dall'ordinamento; la proposizione di censure non esperibili comporta l'inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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