Cassazione Penale, Ordinanza n. 25682/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la genericità del primo motivo, la reiterazione di censure già confutate sul trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità delle ulteriori doglianze perché nuove rispetto al giudizio di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per il delitto di resistenza/violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. (come indicato nel testo). I motivi dedotti erano quattro: il primo lamentava vizi di motivazione in relazione alla configurazione del reato, ma è stato ritenuto generico e privo di una concreta censura; il secondo contestava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ma riproponeva doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato la modalità violenta della condotta e l'assenza di elementi per attenuarne la gravità, anche ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; il terzo e il quarto motivo non erano stati sottoposti al giudice di appello e riguardavano, per quanto comprensibile dal testo, la possibilità di ottenere un'ulteriore riduzione di pena in caso di rinuncia all'impugnazione, deduzione ritenuta comunque non decisiva perché la relativa norma era già in vigore al momento dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
È il titolo di reato oggetto della censura; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare che il motivo sul punto è generico.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non contengono una precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a controllo.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio non possono essere riproposte in cassazione se si limitano a reiterare doglianze già specificamente confutate dal giudice di merito, in assenza di un effettivo vizio di motivazione o di diritto.
- Sono inammissibili le doglianze che introducono questioni nuove non devolute al giudice di appello, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per prospettare per la prima volta temi difensivi non trattati nei gradi precedenti.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi particolari non emergenti nel testo.
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