Cassazione Civile, Ordinanza n. 16354/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla compravendita, in data 27.7.2007, di un appartamento e due autorimesse in Comune di Montorfano. Gli acquirenti hanno dedotto di avere corrisposto complessivamente euro 364.000,00, mentre nel contratto definitivo il prezzo risultava indicato in euro 310.000,00 oltre IVA; hanno inoltre lamentato gravi vizi e difetti degli immobili, riscontrati anche da CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo e nel giudizio di merito. In primo grado il Tribunale ha condannato i convenuti in solido al risarcimento di euro 22.900,00, rigettando la domanda di restituzione dei euro 54.000,00 asseritamente versati in eccedenza. In appello la Corte territoriale ha confermato sostanzialmente la decisione, ritenendo non provata la mancanza di causa giustificativa del versamento di euro 54.000,00 e considerando comprensivo di IVA il risarcimento determinato dal CTU per i costi di eliminazione dei vizi. Con il ricorso per cassazione gli acquirenti hanno dedotto: 1) error in iudicando per il mancato riconoscimento della prova del pagamento della somma di euro 54.000,00, sostenendo che la controparte avrebbe ammesso di avere ricevuto euro 364.000,00 e che il definitivo avrebbe assorbito il preliminare, costituendo l'unica fonte del rapporto; 2) error in iudicando per il mancato riconoscimento dell'IVA sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, sostenendo che le CTU non consentivano di ritenere gli importi già comprensivi di IVA e che i consulenti non conoscevano le aliquote applicabili ai lavori edilizi necessarie per eliminare i difetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e autosufficienza, osservando che i ricorrenti non avevano adeguatamente indicato e trascritto le sedi processuali e i passaggi rilevanti degli atti nei quali sarebbe stata dedotta o riconosciuta la non contestazione del pagamento; ha inoltre affermato che l'apprezzamento della contestazione/non contestazione è attività riservata al giudice di merito e, nel caso concreto, la motivazione della Corte d'Appello era compiuta e non apparente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso tendeva a una inammissibile rilettura delle risultanze peritali e che, comunque, la motivazione d'appello non presentava anomalie denunciabili in cassazione. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione fondato su deduzioni relative a condotte processuali di non contestazione deve indicare specificamente la sede processuale degli atti richiamati e trascriverne i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo è carente di specificità e autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso; non consente di censurare il cattivo apprezzamento delle prove o di chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Per i giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore della norma, la sentenza di appello che conferma quella di primo grado non è impugnabile con ricorso per cassazione per vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo grava sull'attore l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa giustificativa dello stesso, anche mediante prova del fatto negativo o per presunzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Chi invoca in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve rispettare rigorosamente l'onere di specificità e autosufficienza, indicando dove gli atti processuali sono stati prodotti e riportandone il contenuto rilevante.
- L'accertamento della sussistenza di contestazioni o non contestazioni è riservato al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non mediante una rivalutazione del merito.
- Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura delle prove documentali o peritali; è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un'anomalia motivazionale radicale.
- Nell'azione di ripetizione di indebito, l'attore deve dimostrare il pagamento e l'assenza di causa debendi; la prova della mancanza di causa può essere anche indiretta o presuntiva, ma resta a carico dell'istante.
- Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado nei giudizi soggetti all'art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione non può veicolare censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza di appello confermativa.
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