Cassazione Penale, Sentenza n. 34884/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 09/01/2023 che aveva rigettato l'appello del ricorrente volto alla revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990 e correlati). Il motivo unico deduce vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), lamentando che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente: il mutamento del quadro cautelare dovuto ad assoluzioni intervenute su altri capi (es. 416-bis), il notevole lasso di tempo dalla commissione dei fatti (2016), il periodo già trascorso in detenzione (quattro anni), la rideterminazione del ruolo nel sodalizio e l'adeguatezza dell'alternativa custodiale con braccialetto elettronico. Si censura l'uso di argomentazioni generiche sulla recidiva e sui legami con ambienti criminali e l'apparente contraddittorietà della valutazione sull'occasionalità della condotta.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio ritiene che il Tribunale abbia effettivamente considerato le censure difensive ma correttamente ritenuto che esse non fossero idonee a superare la presunzione di pericolosità e l'adeguatezza della misura custodiale connessa alla contestazione ex art. 74 DPR 309/1990. La decisione sottolinea la gravità e la specificità della condotta contestata (traffico internazionale di cocaina, ruolo operativo e collegamenti con soggetti apicali), l'insufficienza del solo decorso del tempo o della detenzione già scontata a comprovare l'attenuazione delle esigenze cautelari, e la rilevanza dell'entità della pena inflitta in sede di merito ai fini della valutazione della proporzionalità/adeguatezza della misura. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende. Non essendo disposta la rimessione in libertà, si applicano le norme di carattere esecutivo (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
La contestazione per reati di traffico di stupefacenti determina una presunzione relativa sia sulla pericolosità del soggetto sia sull'adeguatezza della misura custodiale; la difesa deve allegare elementi contrari specifici per superare tale presunzione.
Riferimento ai reati associativi inizialmente contestati e poi in parte assolti; le assoluzioni su altri capi non eliminano automaticamente la presunzione relativa connessa al titolo cautelare ancora in essere.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivazione invocata come vizio dedotto in Cassazione (vizio di motivazione).
Norma sulle esigenze cautelari (in particolare quella di prevenzione): il giudice deve valutare se permangono esigenze che giustifichino la custodia cautelare.
Prevede che, nella rivalutazione delle esigenze cautelari, si consideri anche l'esito del procedimento (es. entità della pena), elemento posto a supporto della conferma della custodia quando la pena è significativa.
Il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere valutato dal giudice che applica la custodia cautelare, ma la sua rilevanza è circoscritta e non assume di per sé decisività in sede di revoca/sostituzione.
Richiamata per distinguere le valutazioni richieste in fase di applicazione della custodia rispetto a quelle in sede di revoca/sostituzione; non impone la stessa valutazione del tempo per la revoca.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre oneri pecuniari al ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma esecutiva che disciplina gli effetti sulla libertà personale in assenza di pronuncia che determini la rimessione in libertà.
Massime di principio
- La contestazione di reati previsti dall'art. 74 DPR 309/1990 comporta una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare: la difesa deve produrre elementi concreti e specifici per contrastare tali presunzioni.
- Il mero decorso del tempo dalla commissione del reato o il periodo già trascorso in detenzione non sono di per sé sufficienti a ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare in sede di appello o riesame: occorrono fatti nuovi e significativi che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Le assoluzioni intervenute su taluni capi di imputazione non eliminano automaticamente la persistenza delle esigenze cautelari connesse ai reati per i quali il titolo cautelare è rimasto in piedi; la prova contraria deve essere mirata ai reati specifici che giustificano la misura.
- L'applicazione di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) richiede una motivazione puntuale che dimostri l'assenza di rischio di reiterazione tramite contatti nazionali o internazionali e l'effettiva impossibilità di riprendere l'attività delittuosa anche da domicilio.
- L'entità della pena risultante in sede di merito è elemento rilevante nella rinnovata valutazione delle esigenze cautelari e può giustificare il mantenimento di misure restrittive quando la pena è consistente.
- Argomentazioni generiche su recidiva o legami con ambienti criminali sono insufficienti: il giudice può legittimamente confermare la custodia se la ricostruzione fattuale evidenzia concrete modalità operative e collegamenti pericolosi (es. traffico internazionale).
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