Ordinanza n. 161/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Domodossola in data -OMISSIS-, che ha disposto ex artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 il divieto di utilizzo delle camere del terzo piano della struttura alberghiera “Hotel-Motel -OMISSIS-”, sito in Domodossola, -OMISSIS-, per carenze igienico sanitarie; - del verbale di ispezione dell’ASL Verbano Cusio Ossola del -OMISSIS-; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto in data 30/03/2026: - della relazione di ispezione di ASL VCO servizio SISP prot. n. ro -OMISSIS- pervenuta al SUAP in data 11/11/2025 prot. -OMISSIS-, richiamata nell’Ordinanza n. -OMISSIS- (comunicata alla ricorrente in data 15/01/2026);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di divieto di utilizzo delle camere del terzo piano di una struttura alberghiera per carenze igienico-sanitarie, nonché atti ispettivi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società gestrice della struttura alberghiera ha impugnato, con domanda cautelare, l'ordinanza del Sindaco del Comune di Domodossola adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, che vietava l'utilizzo delle camere del terzo piano per carenze igienico-sanitarie. Sono stati impugnati anche il verbale di ispezione dell'ASL Verbano Cusio Ossola e, con motivi aggiunti, la relazione di ispezione del servizio SISP richiamata nell'ordinanza. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che la società contestava, almeno in parte, la sussistenza dei presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente, rilevando l'incompatibilità di alcune contestazioni dell'Amministrazione con il carattere di indifferibilità e urgenza richiesto dall'art. 50 d.lgs. 267/2000, nonché la consistenza delle condizioni di insalubrità accertate.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto non integrato il fumus boni iuris: sebbene alcune contestazioni comunali apparissero ictu oculi incompatibili con il requisito di indifferibilità e urgenza proprio della decretazione d'urgenza ex art. 50 d.lgs. 267/2000, le persistenti condizioni di insalubrità dei locali del terzo piano, la cui effettiva consistenza dovrà essere approfondita nel giudizio di merito, apparivano prima facie idonee a giustificare l'ordinanza per assicurare una tutela immediata ed efficace della salute pubblica. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno economico prospettato dalla società non era quantificato e risultava comunque risarcibile. Il TAR ha fissato direttamente l'udienza pubblica di merito per il 17 febbraio 2027 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare, in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti richiede una situazione caratterizzata da indifferibilità e urgenza; nella fase cautelare, le persistenti condizioni di insalubrità dei locali sono state ritenute prima facie idonee a giustificare l'intervento a tutela della salute pubblica.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza sindacale impugnata; il testo non esplicita una distinta interpretazione della disposizione.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per la mancanza sia di un sufficiente fumus boni iuris sia di un pregiudizio irreparabile; il danno economico non quantificato e risarcibile non integra il periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento degli elementi identificativi della società ricorrente e della struttura ricettiva.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di persistenti condizioni di insalubrità in una struttura ricettiva può integrare, prima facie, una ragione sufficiente a sostenere l'esercizio del potere sindacale contingibile e urgente a tutela della salute pubblica, anche quando alcune contestazioni amministrative risultino non coerenti con il requisito di indifferibilità e urgenza; la valutazione definitiva è rimessa al merito.
- Il danno economico prospettato a sostegno della domanda cautelare deve essere adeguatamente allegato e, quantomeno, quantificato; in difetto, e quando sia comunque suscettibile di integrale risarcimento, non dimostra un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
- La tutela cautelare richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'insufficienza di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
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